Premessa:
In questo articolo parleremo del requisito de “il divieto di distribuzione degli utili nelle Start up innovative” che le nuove imprese devono necessariamente possedere per acquisire e mantenere lo status di Start up innovativa e dei relativi dubbi che i vari operatori hanno incontrato nella prassi.
Scopri il nostro Social Network
dove puoi richiedere assistenza e consulenza legale gratuita
Il divieto di distribuzione degli utili nelle Start up
A partire dalla data di costituzione e per tutta la durata del regime agevolato, sussiste il divieto di distribuzione degli utili.
Gli eventuali utili devono essere accantonati in bilancio per patrimonializzare l’azienda e per effettuare investimenti finalizzati alla crescita della Start Up.
I dubbi scaturenti dalla prassi:
La prassi ha fatto sorgere il seguente dubbio:
Nel momento in cui la Start Up viene cancellata dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, viene meno il divieto di distribuzione degli utili maturati prima della cancellazione?
Si tratta, in sintesi, di verificare se esiste una ultrattività del divieto che (in termini di competenza e non già di mera cassa) faccia riferimento non al momento della distribuzione degli utili, ma al momento della maturazione.
Partendo dal dettato normativo, si può notare che sussiste un doppio divieto: «non distribuisce, e non ha distribuito, utili».
Tuttavia, il Legislatore non ha aggiunto a tale periodo «e non distribuirà nell’esercizio successivo alla cancellazione».
I canoni ermeneutici:
Il Legislatore ha successivamente introdotto dei canoni ermeneutici per chiarire il significato intrinseco di tali disposizioni e per chiarire i vari dubbi fra cui quelli sopracitati:
“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”
Segui la nostra Rivista Giuridica anche su youtube
Conclusioni
Concludendo, in virtù del dato letterale e dei canoni ermeneutici recentemente introdotti, non sembra corretto estendere il divieto di distribuzione degli utili oltre la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Si ritiene, pertanto, che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell’iscrizione della Start Up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio successivo alla loro maturazione.
Commenta e partecipa alla discussione
Commenti