Equity Crowdfunding

L’Equity Crowdfunding: Introduzione

Premessa:

L’Equity Crowdfunding: L’Italia è un Paese che si basa sulle piccole imprese. Queste incontrano, soprattutto dopo la crisi, molte difficoltà nell’ ottenere finanziamenti dalle banche; difficoltà che vengono amplificate nel caso di Start Up innovative per le loro caratteristiche peculiari.

Per rimediare a tale situazione è intervenuto il D.L. 179/2012. In questo modo l’Italia è diventata uno dei primi Paesi a regolamentare la disciplina dell’Equity Crowdfunding.

Il suddetto Decreto delega alla CONSOB il compito di disciplinare alcuni aspetti specifici del fenomeno con l’obiettivo di creare un ambiente affidabile in grado di creare fiducia negli investitori.

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La CONSOB:

La CONSOB, con la delibera n.18592, emana “il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di Start Up innovative tramite portali on-line”.
Questo è pubblicato sul sito della CONSOB e disciplina sia l’iscrizione degli intermediari, cioè i relativi portali, nell’apposito Registro tenuto dalla CONSOB, sia le offerte lanciate su tali piattaforme.

Il D.L. 179/2012 ha introdotto gli artt. 50-quinquies e 100-ter nel D.lgs. n.58/1998 e questi, rispettivamente, indicano la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le Start Up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”.

Inoltre, come abbiamo detto precedentemente, il Decreto ha delegato la CONSOB ad adottare le relative disposizioni di attuazione emanate con il regolamento del 26 giugno 2013.

L’art. 50-quinquies del TUF disciplina il registro costituito presso la CONSOB. Questo è diviso in due sezioni:

  1. Una Sezione Ordinaria: Ivi sono iscritti i gestori dei portali che sono stati autorizzati dalla CONSOB, i c.d. gestori puri. I requisiti per l’iscrizione sono previsti dal TUF e dal Regolamento adottato con delibera n.18592

2. Una Sezione Speciale: Ivi sono annotate le banche e le imprese di investimento, i c.d. gestori di diritto, autorizzati alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla CONSOB, prima dell’avvio dell’attività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale e quindi non necessitano di una particolare registrazione. In tale registro devono iscriversi chi vuole fruire dell’Equity Crowdfunding.

I requisiti e disciplina:

Sono richiesti specifici requisiti di onorabilità e di competenza dei soci, oltre a obblighi informativi relativamente all’anti-riciclaggio e all’anti-terrorismo, alla privacy dei dati sensibili, alla tutela degli investitori e alla trasparenza in tema di offerta e procedure e rischi.

La cancellazione dal Registro può avvenire a richiesta del gestore per i seguenti motivi:

  • Perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione
  • Mancato pagamento del contributo di vigilanza alla CONSOB
  • Adozione del provvedimento di radiazione

La disciplina per tali portali iscritti presso la CONSOB è “più leggera” rispetto a quella degli intermediari tradizionali. La diversità è dovuta al fatto che tali gestori non possono detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari ed a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente.

Inoltre, non possono svolgere consulenza finanziaria di nessun tipo che, come vedremo in seguito, è un aspetto importantissimo. Hanno regole di condotta peculiari fra cui:

  • Diligenza
  • Correttezza
  • Trasparenza
  • Gestione dei conflitti di interesse
  • Parità di trattamento dei destinatari delle offerte

Infatti, il compito fondamentale del gestore è quello di fornire ai crowdfunder tutti i mezzi per comprendere le caratteristiche ed i rischi degli investimenti tramite informazioni sempre corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti.

Aspetto ulteriore ed importantissimo è che il portale deve avere una sezione di investor education rivolta agli investitori retail, cioè quei investitori che non sono banche, SIM, compagnie di assicurazione, i quali devono completare un percorso di investimento “consapevole” attraverso una serie di obblighi tra cui la compilazione di un questionario on-line: deve risultare che abbiano preso visione delle informazioni messe a disposizione e che abbiano compreso le caratteristiche ed i rischi dell’investimento in Start Up innovative.

Vuoi ulteriori chiarimenti sull’argomento o semplicemente fare delle domande?
Scrivici qui sotto e ti risponderemo nel più breve tempo possibile


Autore: The Knowledge Verified icon 1
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