Disposizioni in materia di lavoro subordinato per Start up innovative

lavoro subordinato start up innovative

Premessa:

L’art.28 del D.L. 179/2012 individua alcune agevolazioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per Start up innovative.
Gli obiettivi sono la semplificazione, la flessibilità operativa e la riduzione degli oneri e sono inerenti:

  • Ai contratti di lavoro a termine;
  • Alla retribuzione;

L’art. 28, comma 1 del Decreto 179/2012 dispone che le disposizioni di favore operino esclusivmente fino a quando l’impresa possegga lo status di Start up innovativa.
Alle Start Up innovative è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine, in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 368/2001 e del capo I del titolo III del D. Lgs. 276/2003, beneficiando di alcune deroghe specifiche.

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Deroghe alla disciplina del lavoro subordianato per le Start up innovative:

Lavoro subordinato start up innovative: L’art.28 comma 3 del D.L. 179/2012 dispone che le Start Up innovative potranno assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36.
In ogni caso questi possono essere rinnovati più volte.

Sussiste la deroga ai termini ordinari di intervallo che normalmente intercorrono tra un contratto e quello successivo:
Le Start Up sono libere di rinnovare tali contratti a tempo determinato senza dover rispettare il periodo, definito di “stop and go” di 10 giorni (per le assunzioni fino a 6 mesi) o 20 giorni (per quelle superiori ai 6 mesi). Inoltre, a queste non si applica il limite massimo di 5 proroghe dei contratti a termine nell’arco dei 36 mesi.

Alla scadenza dei 36 mesi possono essere ulteriormente rinnovati per una sola unica volta per un massimo di 12 mesi ad una precisa condizione:
Devono essere stipulati presso La Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Alla scadenza di questi eventuali 48 mesi massimi, il collaboratore potrà continuare a lavorare presso la Start Up solo con un contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, va aggiunto che è venuto meno l’obbligo di porre la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato.

Se la normativa nazionale vigente lo consente al momento della stipula, è possibile stipulare contratti della durata inferiore ai 6 mesi minimi imposti da codesta disciplina agevolativa per le Start Up innovative. Tali contratti sono esenti dalle limitazioni quantitative ex art.10 comma 7 del d.lgs. 368/2001 cioè quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Qualora, a causa del susseguirsi di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato la durata massima consentita dalla disciplina, indipendentemente da proroghe, rinnovi, interruzioni, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato:
In queseto caso vi è la trasformazione dei contratti di lavoro divenendo di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale ed è escluso che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato ovvero con fattispecie di lavoro fittiziamente autonomo.

Nello specifico:

Inizialmente, al momento dell’entrata in vigore del Decreto Crescita 2.0, l’agevolazione che era tra le più rilevanti, riguardava la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza dover indicare la causale. Tuttavia, come noto, attualmente tale onere è venuto meno in relazione a tutte le assunzioni a tempo determinato.
Oggi l’agevolazione riconosciuta alle Start Up riguarda la possibilità di sforare il tetto delle assunzioni a termine previsto per la generalità dei datori di lavoro. Più precisamente, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, (che è intervenuto anche sull’art. 28 del D. L. n. 179/2012 in esame), è stato disposto che le Start Up innovative non soggiacciono al limite del 20% per le assunzioni a tempo determinato rispetto al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato.

In questo modo, quindi, l’imprenditore innovatore è premiato con la possibilità di valutare decisamente con più libertà il fabbisogno di personale in relazione all’andamento della propria attività commerciale.

Possiamo, quindi, dire che l’art.28 comma 3 del D.L.179/2012 dispone che, nell’intervallo temporale di durata massima del contratto a termine e sempre per lo svolgimento delle medesime attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della Start Up, possono essere conclusi con lo stesso lavoratore più contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità.

In sintesi:

Ricapitolando, con qualche integrazione, possiamo dire che per evitare l’abuso della normativa di favore, sono state dettate le seguenti disposizioni:

  • Se per effetto di una successione di contratti a termine stipulati a norma dell’art. 28 del Decreto o a norma del D.lgs. 368/2001 o di altre disposizioni di legge, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore superi complessivamente i trentasei mesi o la maggiore durata di cui sopra, questo si considera a tempo indeterminato.
  • La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista, ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione di detti contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’art.28 comma 9 del D.L. 179/2012 dispone che, se una società stipuli un contratto applicando tali disposizioni agevolative e poi successivamente risulti che essa ab origine non avesse i requisiti di Start Up, il contratto sarà considerato a tempo indeterminato e saranno applicabili le disposizioni derogatorie tranne se risultano rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

L’art.31 comma 4 del D.L.179/2012 dispone, invece, che se nel corso di un contratto a tempo determinato legittimamente stipulato da una Start Up in base a queste disposizioni sopra in esame, tale società perda uno dei propri requisiti qualificanti o termini il periodo massimo di operatività del regime speciale, esse non potranno più avvalersi di tali misure ma tale specifico contratto in corso resta efficace fino al relativo termine senza alcuna conversione in rapporto a tempo indeterminato.

L’art. 28 comma 7 del D.L. 179/2012 prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti dalla Start Up con contratto a tempo determinato o con altre forme contrattuali possa essere costituita, sempre nell’autonomia delle parti, in questo modo:

  • Componente fissa: la c.d. “paga base” non deve essere inferiore al minimo tabellare previsto per il livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
  • Componente variabile: consistente in trattamenti collegati all’efficienza e redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o da altri obiettivi o parametri di rendimento concordati con le parti.
    Sono Incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

L’art. 28 comma 8 dispone che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono delineare, in via diretta o in via delegata ai livelli decentrati, mediante accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

  • I criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici che sono funzionali alla promozione dell’avvio delle Start Up ed i criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione;
  • Disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle Start Up nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Inoltre, va segnalato che alla contrattazione collettiva è riconosciuta anche la facoltà di introdurre disposizioni ad hoc per le Start Up innovative su altri aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di adattarle alle esigenze di queste imprese.

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