Differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie
Prima di entrare nel merito è necessario ricordare la differenza tra le spese ordinarie, da ritenersi già incluse nell’assegno di mantenimento che versa mensilmente il genitore non collocatario e che servono per far fronte ai bisogni quotidiani del minore (per esempio: vitto, alloggio, utenze ma anche farmaci da banco, la ricarica del cellulare,… ) e le spese straordinarie che solitamente vengono poste dal Giudice a carico di entrambi i genitori in percentuali variabili.
Le spese straordinarie invece ricomprendono tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze che non rientrano nella quotidianità del figlio e che, per questo, non possono essere quantificabili e determinabili in anticipo. Le spese straordinarie si caratterizzano anche per rivestire un esborso economico di notevole importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (per esempio: rette di scuole private, ripetizioni, scuola guida, …).
I Protocolli spese straordinarie dei Tribunali
A fronte della variegata produzione giurisprudenziale relativamente alla quantificazione delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli e che, spesso, portava ad una incertezza nella qualificazione delle specifiche spese, a partire dal 2011 i Tribunali si sono forniti di specifici Protocolli sulle spese straordinarie, con una precisa elencazione di spese da considerarsi straordinarie (alcune da concordare previamente, altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori) e di spese che, invece, sono da ritenersi già coperte dall’assegno di mantenimento ordinario. Taluni protocolli hanno avuto il pregio di lasciare davvero pochi margini ai dubbi interpretativi o ai conflitti genitoriali. Tuttavia è da evidenziare come nonostante la redazione di tali protocolli, talvolta i dubbi possono permanere vuoi perché tali line guida riportano le prassi dei singoli Tribunali che non sempre sono omogenee in tema di qualificazione delle singole voci di spesa, vuoi perché non tutte le spese sostenute in favore dei figli minori sono ivi contenute.
Centri estivi, Bootcamp e Grest
Sebbene alcuni protocolli (per esempio: Milano, Bergamo, Brescia,…) ricomprendano espressamente i centri estivi tra le spese straordinarie, occorre chiedersi se gli stessi siano da qualificarsi spese straordinarie a tutti gli effetti o se, invece, tali esborsi siano così ritenuti esclusivamente da prassi di taluni Tribunali. Orbene, poiché, come sopra evidenziato, le spese straordinarie riguardano quelle esigenze saltuarie ed occasionali relativamente ai minori, questa categoria di spesa dovrà ritenersi esclusa dal mantenimento ordinario e, conseguentemente, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento nella percentuale stabilita dal Giudice o dall’accordo tra gli stessi raggiunto. Ciò in quanto non solo si tratta di una spesa che potrebbe presentarsi solo per tali annualità e non per altre, ma anche perchè si tratta di una frequentazione sporadica e limitata a qualche settimana.
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