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Ha senso sospendere i brevetti sui vaccini?

Premessa

La pandemia ha, nell’ultimo anno e mezzo, scombussolato tutti gli equilibri economici, politici, sociali, e perché no anche giuridici, dell’intero pianeta.

La luce in fondo a questo tunnel di incertezza è stata rappresentata dai vaccini, quali baluardo della ricerca scientifica moderna, realizzati dalle più grandi aziende farmaceutiche in meno di un anno.

Nonostante la rapidità di risposta del mondo scientifico alla domanda “E adesso come convivere con il Covid 19?”, gli intoppi non sono mancati.

Ritardi nell’approvvigionamento dei lotti, produzione di vaccini in minore quantità rispetto a quanto promesso alla stipula dei contratti, effetti collaterali, difficoltà dei Paesi più poveri ad acquistarli.

La soluzione del mondo politico alle problematiche riscontrate in questi ultimi mesi è stata: sospendiamo i brevetti sui vaccini!

Ma la questione è davvero così semplice?

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Cosa sono i brevetti?

Partiamo da un assunto fondamentale: il brevetto è un titolo giuridico attraverso il quale viene conferito al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione, in un determinato territorio e per un circoscritto periodo di tempo, che di norma corrisponde a 20 anni.

In base all’art. 46 del Codice di proprietà industriale (c.p.i.)  presupposto per poter accedere alla tutela brevettuale è che l’invenzione presenti il carattere della novità, rispetto alle conoscenze già note, e che sia frutto di un’attività inventiva (art.48 c.p.i.).

Per attività inventiva si intende un’invenzione che non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona che sia esperta del settore.

In più, tale invenzione deve essere lecita e finalizzata “ad avere un’applicazione industriale” (art.45 c.p.i.) , ovvero ad essere realizzabile e capace di raggiungere un risultato immediato nell’ambito della tecnica industriale con effetti pratici.

All’inventore vengono riconosciuti una serie di diritti di natura tanto morale, e per ciò stesso inalienabili ed irrinunciabili, quanto patrimoniale.

Il diritto ad essere riconosciuto inventore è un diritto morale, che non può essere ceduto né trasferito. I diritti patrimoniali, al contrario, sono trasmissibili e consistono, in sintesi, nella “facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato”(art. 66 c.p.i.).

Il titolare del brevetto gode, di conseguenza, del potere di impedire che terzi sfruttino la sua invenzione senza alcun tipo di concessione.

Funzione del brevetto

Da quest’ultima affermazione, emerge la funzione principe del brevetto.

Impedire l’utilizzo della propria invenzione da parte di terzi per un determinato periodo di tempo garantisce al titolare, ed a tutti gli eventuali investitori del progetto, di sviluppare quanto da loro realizzato senza interferenze esterne e possibili svantaggi economici.

E quindi, tornando alla questione iniziale, tale sistema di proprietà intellettuale ha davvero influito sui problemi riscontrati nella campagna vaccinale? Oppure la soluzione di sospendere i brevetti recherebbe danni ancora peggiori?

La realizzazione dei vaccini non solo dal punto di vista della composizione chimica ma anche sotto l’aspetto conseguente relativo alla produzione e alla diffusione necessita di un’ ingente mole di denaro nonché di sofisticate competenze tecniche.

In sintesi, non basta disporre di un brevetto per risolvere le problematiche riscontrate in questi mesi.

Conclusione

Oggi, con l’incremento sempre più massiccio della campagna vaccinale, sembra si sia arrivati a capire che a fronte della sospensione dei brevetti sarebbe più utile donare i vaccini ai Paesi terzi più poveri.

La tutela brevettuale, nata per proteggere l’inventore da qualsivoglia tentativo di sottrarre un’invenzione, deve essere garantita. A maggior ragione, poi, se il sacrificio di sospenderla nella pratica non sortisce alcun effetto migliorativo.

Staremo a vedere come agiranno gli Stati nei prossimi mesi.

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Autore: Francesca Brando
Sono una praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo con competenze in diritto civile ed in particolare in : diritto della proprietà intellettuale ed industriale, diritto del consumatore, diritto del lavoro e diritto della concorrenza.

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