Guida stato ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: Cosa prevede la norma in base alla gravità della situazione

Guida in stato di ebbrezza?
La premessa è doverosa: se devi guidare, non bere alcolici!

Detto questo, quanti di noi, alla vista di un posto di blocco, pur sapendo di non aver bevuto alcolici, hanno provato ansia!?

Proprio per cercare di attenuare l’inquietudine che normalmente accompagna questo tipo di accertamenti, l’articolo che state leggendo si propone di fornire gli strumenti per avere chiaro cosa prevede la normativa vigente in caso di guida in stato di ebbrezza.

Iniziamo dal vagliare le varie ipotesi che si possono presentare, prendendo come punto di riferimento, ovviamente, il tasso alcolemico.

Dunque, se quando vi ferma la Polizia, il vostro tasso alcolemico è:

A) inferiore o uguale a 0,5 grammi di alcool per litro di sangue: significa che siete stati diligenti e non avete bevuto alcolici (o, perlomeno, ne avete assunti in pochissime quantità). In questo caso gli Agenti vi manderanno via perché siete sotto la soglia di legale rilevanza (salvo che non vengano riscontrati ulteriori fattori da contestarvi);

B) superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 grammi di alcool per litro di sangue: sarebbe stato meglio bere solo acqua perché, in questo caso, vi potrà essere comminata una sanzione da € 543,00 a € 2.170,00 e vi potrà essere sospesa la patente di guida da un minimo di tre mesi a un massimo di sei;

C) superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue: non era decisamente il caso di mettersi alla guida. Se gli Agenti vi riscontrano un tasso alcolemico di questo livello, vi potrà essere comminata un’ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e vi potrà essere sospesa la patente di guida da un minimo di sei mesi fino a un anno. In questa ipotesi, inoltre, vi potrà essere comminato l’arresto per un massimo di sei mesi. Forse sarebbe stato meglio far guidare l’amico astemio;

D) superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue: avete decisamente esagerato con gli alcolici. Agli Agente, trovandovi in queste condizioni, potranno comminarvi un’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e potranno sospendervi la patente da un minimo di un anno a un massimo di due (attenzione: nel caso in cui il veicolo guidato durante la contestazione della guida in stato di ebbrezza sia di proprietà di un altro soggetto, la pena della sospensione della patente raddoppia nei suoi termini). Se durante il biennio di sospensione della patente, inoltre, viene nuovamente contestata la guida in stato di ebbrezza la patente, invece che sospesa, sarà revocata. In questa ipotesi, inoltre, vi potrà essere comminato l’arresto da sei mesi a un anno.

Tutto quanto riportato sino a qui si aggrava ulteriormente allorquando:

– il reato venga contestato tra le 22:00 e le 7:00 di mattina. In questo caso la pena è aumentata da 1/3 fino alla metà (con il buio la visibilità è drasticamente ridotta e, di conseguenza, anche i riflessi ne risentiranno, soprattutto se appannati dall’alcool);

– con il tasso alcolemico contestato (ma fino a 1,5 gr/l), si provochi un incidente: non è decisamente la vostra serata poiché, con la provocazione di un sinistro stradale, tutte le sanzioni previste saranno raddoppiate e verrà, inoltre, disposto il fermo del veicolo per 180 giorni.

Se, invece, provocherete un incidente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, come aggravante, vi verrà revocata la patente.

Su questo ultimo punto è interessante soffermarci sulla terminologia utilizzata dalla norma. All’art. 186 CdS, comma 2 bis, invero, troviamo il termine “provoca”. Il legislatore ha previsto, dunque, che le aggravanti dell’incidente si applichino solo qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato l’incidente (ne sia, cioè, stato la causa) non anche quando sia rimasto solo coinvolto (in questo caso, però, potrà comunque essere contestato lo stato di ebbrezza).

Cose da sapere sull’alcool test.

È nullo se la Polizia non avvisa la persona sottoposta ad accertamento che ha la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia poiché si tratta di un accertamento irripetibile per il quale è, per così dire, “buona la prima” (non si può, infatti, ripetere a distanza di tempo durante l’eventuale processo penale). Tuttavia, se il legale non arriva tempestivamente, la Polizia ha la facoltà di procedere con l’accertamento.

L’avviso di farsi assistere da un legale deve essere reso e verbalizzato anche nel caso in cui il soggetto sottoposto ad accertamento, necessiti di cure mediche e l’accertamento venga delegato al personale medico. Anche in questo caso, se la Polizia omette di fornire l’avviso, i risultati degli esami medici, saranno inutilizzabili nel processo penale.

Ripetizioni: l’accertamento deve essere ripetuto due volte a una distanza temporale non inferiore a cinque minuti. Questo, naturalmente, va a garanzia del soggetto sottoposto ad accertamento. È, infatti, possibile che l’alcoltest sia momentaneamente alterato e non rispecchi il corretto livello di alcool nel sangue. Una volta effettuato il secondo accertamento, si farà una media dei due valori per ottenere il nostro numero di riferimento.

Fino a qualche tempo fa si riteneva che il secondo accertamento dovesse essere fatto nel minor tempo possibile ma una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 50973 dell’8/11/2017), ha statuito che anche l’accertamento effettuato a qualche ora di distanza dal primo, possa essere considerato valido se supportato da ulteriori elementi indiziari.

Esperire i due accertamenti in uno stretto lasso temporale va a favore del soggetto sottoposto ad accertamento poiché, diversamente da quanto si possa credere, con il trascorrere del tempo e l’avanzare della digestione, il livello di alcool in circolazione potrebbe aumentare sottoponendo, di conseguenza, il soggetto a un maggiore rischio di incorrere in una sanzione penale più severa. Se il livello di lucidità lo consente, pertanto, è sempre bene tenere sotto controllo l’orologio e, passati cinque minuti, chiedere il secondo test di verifica.

Altra buona norma è, all’emissione degli scontrini contenenti i risultati dei test effettuati, esaminare attentamente ogni dicitura ivi riportata, ricordandosi che le correzioni a penna rendono lo scontrino irregolare.

Vuoi ulteriori chiarimenti sull’argomento o semplicemente fare delle domande?
Scrivici qui sotto e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

Autore: Sara Iacopini
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