Premessa:
Che cosa sono gli Spin-off universitari?
Vi sono diverse varianti di start up innovative, il cui numero è in continuo aumento. Tre di esse saranno analizzate nel dettaglio nei prossimi articoli, mentre in questo articolo verrà illustrato un modello che negli ultimi anni sta crescendo considerevolmente: Questi tipi di start up sono dette Spin-off universitari.
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Introduzione agli Spin-off universitari:
Gli Spin-off universitari sono organismi di diritto privato, aventi come scopo l’impiego, in chiave imprenditoriale, dei risultati della ricerca dell’università al fine di sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo.
In termini giuridici, si tratta di società neocostituite aventi, come oggetto sociale preminente, l’utilizzazione dei risultati della ricerca universitaria.
Gli Spin-off universitari, nella letteratura internazionale, sono contraddistinti da una caratteristica principale e da due secondare e opzionali:
A. Caratteristica principale: La creazione di una o più innovazioni dotate di un valore economico di mercato che meritano la costituzione di una società, la quale è volta alla loro affermazione anche dal lato commerciale;
B. Caratteristica opzionale: La presenza di una forma di sostegno nei confronti dei creatori di una nuova impresa;
C. Caratteristica opzionale: La presenza di un processo di accompagnamento volontario, pianificato e non casuale.
Pertanto, l’essenza degli Spin-off universitari consiste nell’ideazione di un’innovazione in un ambito di ricerca universitaria, o di attività incentrata in differenti core business (la principale attività aziendale di tipo operativo), in cui l’innovazione non troverebbe adeguato spazio e/o in cui non si voglia o non si possa sfruttarne adeguatamente le potenzialità commerciali; di fatto, in questo modo si crea l’esigenza di dare uno sbocco sul mercato a questo tipo di innovazione mediante una nuova struttura societaria.
I requisiti degli Spin-off universitari:
Una nuova impresa per essere definita “spin-off universitario” deve possedere i seguenti requisiti:
- Creazione di una nuova impresa a partire da unità preesistenti (organizzazioni);
- Generazione di una nuova sorgente di attività (nuova impresa autonoma, produzione di nuovo bene, utilizzo di nuovo processo o nuova tecnologia);
- Presenza di misure di sostegno attivo da parte di un’organizzazione madre (caratteristica opzionale).
Pertanto, non è possibile costituire uno spin-off universitari nei casi di: - Esternalizzazione, in quanto manca il requisito della novità;
- Filializzazione, in quanto manca il requisito dell’autonomia;
- Processi di uscita spontanei in assenza di innovazione.
Il quadro normativo
Il quadro normativo di riferimento per questa tipologia di start up innovativa è predisposto dal Decreto n. 168 del 10 agosto 2011 emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi “Regolamento”).
Tale Regolamento stabilisce che gli spin-off universitari possono essere costituiti nei casi di:
- Iniziativa dell’università o del personale universitario;
- Possibilità di ingresso nella compagine sociale da parte dell’università;
- Partecipazione del personale universitario;
La partecipazione del personale universitario può essere rappresentata sia da una eventuale quota di partecipazione al capitale di rischio della società che da un impegno diretto volto ad impiegare il know-how e le competenze generate nel contesto della ricerca.
Inoltre, un gran numero di università si è dotato di un proprio regolamento di ateneo volto a disciplinare le modalità di coinvolgimento dell’ateneo stesso, che può essere diverso in relazione alle valutazioni di opportunità effettuate dagli organi preposti, allo stadio di sviluppo del progetto imprenditoriale e alle esigenze manifestate nella proposta di spin-off; il suddetto coinvolgimento può essere sia diretto sia può avvenire in concreto tramite fondazioni o incubatori dell’università stessa.
Da ogni regolamento di ateneo vengono anche sancite le modalità di una eventuale concessione del marchio spin-off dell’università e contengono, se previste, le condizioni d’uso dei locali e/o delle attrezzature dell’università e la regolamentazione dell’eventuale impiego di personale universitario.
Infine, mediante l’imposizione di determinati patti parasociali, sono di norma stabiliti specifici obblighi di governance e limiti partecipativi dell’università agli spin-off in termini di limitazioni sia temporali che quantitative.
La costituzione degli Spin-off universitari:
Il suddetto Regolamento stabilisce che la procedura di costituzione sia svolta nel seguente modo:
I promotori devono sottoporre agli organi deliberanti un progetto imprenditoriale che illustri i ruoli e le mansioni dei professori e dei ricercatori eventualmente coinvolti, nonché gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall’ateneo. Quando si tratta di invenzioni realizzate in ambito universitario (o di istituti pubblici di ricerca) le norme sulla titolarità dell’invenzione e sulla ripartizione dei diritti sui proventi dello sfruttamento della stessa possono rappresentare una difficile sfida nell’organizzazione dei rapporti tra i vari soggetti che partecipano alla ricerca e/o all’attività dell’impresa, che viene fondata sui risultati di detta ricerca e che infine la trasforma in business.
In Italia vige il modello c.d. “personale”, in contrapposizione a quello “istituzionale” adottato dalla maggior parte degli altri ordinamenti europei.
La norma di riferimento è l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale:
Il Legislatore italiano, partendo dal presupposto che le università e gli enti pubblici di ricerca non sono in grado di sfruttare economicamente i risultati della ricerca condotta al proprio interno, ha stabilito che le invenzioni brevettabili eventualmente realizzate dai ricercatori saranno di proprietà dei ricercatori stessi, e non dell’università o dell’ente pubblico di ricerca.
Al ricercatore quindi l’onere di depositare la domanda di brevetto, dandone notizia all’ente.
A quest’ultimo viene tuttavia attribuito il diritto di percepire almeno il 30% dei proventi dell’invenzione nel caso in cui questa venga effettivamente sfruttata economicamente, anche attraverso il rilascio di licenze a soggetti terzi. Si prevede poi espressamente che gli enti possano, per via regolamentare, stabilire diverse modalità di ripartizione dei proventi, le quali non potranno tuttavia ridurre i vantaggi a favore del ricercatore al di sotto della soglia del 50% del totale.
Le diversi classificazioni in base al tipo di ricerca:
Il suddetto quadro è inerente alla ricerca “istituzionale” tradizionale, quella che rientra nelle finalità ordinariamente istituzionali dell’ente.
Quando invece si fa riferimento alla ricerca c.d. “finanziata”, e cioè svolta nel quadro di specifici progetti di ricerca finanziati da terzi soggetti, che possono essere sia pubblici che privati, si prevede che la titolarità dell’invenzione spetti all’ente.
Inutile dire che la Norma è tutt’altro che di facile interpretazione ed applicazione, essendo per molti aspetti poco chiara.
Non è chiaro, per esempio, quali soggetti rientrino nel concetto di ricercatore, né fino a che punto la potestà regolamentare degli enti possa derogare alla norma generale.
Nel caso di ricerca finanziata, poi, potrebbe essere tutt’altro che semplice tracciare i “confini” della titolarità nel caso in cui una parte dell’attività di ricerca sia istituzionale ed una parte, invece, sia finanziata da un soggetto terzo a tutti gli effetti.
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Conclusioni:
In conclusione, possiamo definire tre tipologie di spin-off:
1. Spin-off universitari: Sono esclusivamente quelle Società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’università partecipa in qualità di socio;
2. Spin-off accademici: Sono S.p.a. o S.r.l., le cui quote di partecipazione non sono possedute da alcuna università italiana;
3. Società ad alta tecnologia: che sono regolate dal D. Lgs 27 luglio 1999 n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni dal Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297“.
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