Chi è il Data Privacy Officer?
Il DPO (Data Privacy Officer) è il responsabile della protezione dei dati di un’azienda, pubblica o privata.
Il Regolamento UE, in cui sono contenuti specifiche indicazioni ed approfondimenti in merito, indica i requisiti e i compiti di questa figura.
Il responsabile opera in qualità di consulente, svolgendo un’importante funzione di supporto all’interno dell’azienda: infatti, in concreto, il suo compito all’interno dell’organizzazione è quello di coadiuvare il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali nello svolgimento del loro compito, facendo in modo che siano salvaguardate le norme sulla privacy e sulla protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura individuata dal Regolamento Europeo n. 2016/679, Regolamento Generale della Protezione dei Dati, il c.d. GDPR, che costituisce la Norma fondamentale in materia di privacy e protezione dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il responsabile nominato deve assicurare la Compliance al Diritto, dando la giusta informativa in merito. Potrà nominare uno o più responsabili, che così costituiranno un network, a tutela dell’osservanza del Codice sulla Privacy.
E’ una figura necessaria?
Forse tale soggetto potrebbe risultare superfluo per il trattamento dei dati relativi ad un singolo professionista (ad esempio un medico o un avvocato), ma è senza dubbio di grande importanza per le aziende e gli enti che trattano grandi moli di dati; in alcuni casi è una figura che deve essere individuata obbligatoriamente, come nei contesti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico dei dati, in ragione della complessità o della delicatezza del trattamento.
Chi nomina il DPO?
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati, ovvero una figura professionale che sia a conoscenza della normativa in materia di dati sensibili, e abbia le necessarie competenze in area giuridica, nell’ambito della cybersecurity, e nell’ambito della valutazione dei fattori di rischio, per essere in grado di svolgere il suo ruolo. Può anche avvalersi di consulenti e professionisti in possesso di titolo idoneo, che potranno essere inseriti nella struttura.
Quando la nomina del DPO è obbligatoria?
Deve essere individuato un DPO (Data Privacy Officer) nei seguenti casi, previsti dall’art. 37 del GDPR:
- quando il trattamento è effettuato da autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- se le attività e i principali adempimenti professionali propri del titolare del trattamento dei dati (o, in subordine, del responsabile del trattamento dei dati) consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, inclusi tutti i trattamenti effettuati per fini di marketing da parte di grandi aziende, anche online, o comunque tramite qualsiasi altro mezzo;
- se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 (come, ad esempio, le attività che trattano dati sindacali o biometrici, gli istituti di credito e le imprese assicurative) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Una volta che il DPO sia stato designato, poi, è necessario provvedere alla comunicazione del suo nominativo all’autorità di controllo.
Cosa fa il DPO?
Questi sono i compiti che il DPO svolge:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- potrà individuare le linee guida da seguire, nel rispetto della direttiva comunitaria in vigore e del GDPR e indicare le procedure necessarie e la prassi utile da adottare (per esempio, nei casi di Data Breach);
- verificare la conformità dei trattamenti realizzati alla Policy e sorvegliare l’osservanza obbligatoria del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri, nonché di tutti gli obblighi di Legge comunque stabiliti e comunicati, delle norme particolari relative a un dato settore, o dei regolamenti interni relativi alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere, sulla base della propria conoscenza specialistica, della propria esperienza e delle valutazioni acquisite nell’ambito della propria attività, in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
- cooperare con l’autorità di controllo nazionale e con chi ha l’amministrazione delle aziende e dei relativi business, nonché con titolare e responsabile del trattamento, al fine di garantire nel miglior modo possibile la sicurezza dei dati e la trasparenza delle operazioni di raccolta, trattamento ed eventualmente anonimizzazione e pseudonimizzazione;
- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione inerente agli specifici compiti del DPO, nonché alle eventuali violazioni della privacy e ai rischi per la sicurezza dei dati riscontrati nel corso del proprio lavoro.
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