Al Figlio maggiorenne va dato l’assegno di mantenimento?
Come è noto, è dovere dei genitori mantenere, istruire, educare i figli e assistere moralmente i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tali obbligazioni sorgono al momento della nascita a carico di entrambi i genitori e non cessano ipso facto per il solo raggiungimento della maggiore età. D’altra parte, il dovere di mantenere la prole non può nemmeno essere protratto all’infinito e, pertanto, sovviene il principio del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio quale momento di conclusione dell’obbligo contributivo.
Quando un figlio maggiorenne può dirsi economicamente autonomo?
L’indipendenza economica si ritiene raggiunta in presenza di un impiego tale da garantire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni.
Deve quindi escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di durata e contenuto illimitato, dovendosi ritenere che l’obbligo di mantenimento debba venir meno in mancanza di un effettivo impegno del figlio verso un progetto formativo o lavorativo. Quindi in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali), il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio costituisce un fattore di inerzia colpevole. È il caso recentemente affrontato dalla Cassazione che, con Ordinanza N. 18785/2021, ha revocato l’assegno di mantenimento alla figlia dalla scarsa propensione agli studi e che aveva rifiutato concrete possibilità di lavoro.
Ma se il figlio, divenuto economicamente autonomo perde poi il lavoro?
La Cassazione ritiene che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori, come nella specie il licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (Cass. Civ. 12063/2017 del 16.05.2017).
Appare dunque evidente come la giurisprudenza sia granitica nel considerare irrilevante il fatto che il figlio sia tornato ad essere economicamente dipendente, dopo aver perduto il posto di lavoro: una volta acquisita, l’indipendenza economica non può più perdersi.
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