Quante e quali tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo esistono?
Per quanto riguarda gli accordi ad uso abitativo, esistono diverse tipologie.
Queste si differenziano in base a diversi fattori, tra cui la loro durata e la quota del canone mensile da dover corrispondere al proprietario da parte dell’affittuario.
In particolare i contratti previsti dalla legge sono:
- Contratti di locazione a canone libero
- Contratti di locazione a canone concordato
- Contratti di locazione a uso transitorio
- Contratti di locazione per studenti universitari
- Contratti di locazione per finalità turistiche
Contratti di locazione a canone libero
Per tale tipologia di contratto, il legislatore non ha previsto importi minimi o massimi.
Le parti sono libere di definire in modo autonomo il valore del canone che dovrà essere corrisposto.
La durata dell’accordo in questo caso sarà di un periodo di quattro anni, ma con rinnovo obbligatorio alla prima scadenza per altri quattro anni.
Successivamente a tale periodo, nel caso in cui non ci dovesse essere disdetta nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, quest’ultimo si rinnoverà sempre di quattro anni in quattro anni.
Al termine dei primi quattro anni, il locatore può però dare disdetta per alcuni specifici motivi indicati dalla legge.
E’ una tipologia di contratto che ben si adatta ad esempio alle esigenze di chi ricerca una certa stabilità nel rapporto locatizio nel medio lungo termine.
Contratti di locazione a canone concordato
Questo tipo di accordo prevede un canone fissato per legge, in base a degli importi concordati dalle organizzazioni rappresentative delle parti.
La durata risulta però essere inferiore rispetto alla tipologia precedente.
Infatti, la prima scadenza si avrà dopo tre anni, con un rinnovo automatico di altri due anni.
Successivamente, nel caso non vengano inviate disdette, il contratto continuerà a rinnovarsi di tre anni in tre anni.
E’ un contratto che può risultare economicamente favorevole, in quanto il canone fissato per legge è quasi sempre inferiore a quello di mercato.
Contratto di locazione a uso transitorio
In questo terzo caso, la durata può variare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi (non rinnovabili).
E’ un accordo che può essere stipulato solo nel caso di particolari esigenze temporanee dell’inquilino o del proprietario di casa, che dovranno essere indicate all’interno del contratto stesso. Caratterizzato inoltre da un canone libero.
Questo contratto può risultare interessante per chi deve trasferirsi per lavoro, senza conoscere l’esatto tempo di permanenza. Infatti, è possibile disdire l’accordo in qualsiasi momento senza bisogno di preavviso.
Contratti di locazione per studenti universitari
In questo caso il legislatore ha pensato ad una tipologia adatta alle esigenze di un giovane che studente fuori sede.
Il contratto in questione prevede infatti, un canone prefissato da accordi sindacali, una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi e la possibilità di rinnovo tramite comunicazione di disdetta almeno 1 mese (non oltre 3 mesi prima).
Contratti di locazione per finalità turistiche
Un’ultima tipologia di contratto, è poi quella relativa all’affitto ad uso turistico.
Le parti sono libere di pattuire canone e durata della locazione (solitamente di breve periodo).
Alla scadenza del contratto, la disdetta risulterà automatica ed il conduttore provvederà a rilasciare l’immobile.
Quali sono i costi di registrazione?
Le spese che dovranno essere affrontate riguardano i pagamenti dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. (Solo nei casi in cui siano soddisfatti specifici requisiti è possibile optare per il regime della cedolare secca).
Inoltre, è bene ricordare che è necessario rispettare determinate tempistiche per far si che la registrazione sia valida.
Infatti il locatore avrà l’obbligo di registrare il contratto entro 30 giorni dalla stipula.
Registrazione di contratti tramite scrittura privata
Per quanto riguarda poi gli accordi definiti tramite scrittura privata, sarà compito di una sola delle parti contraenti, effettuare la richiesta di registrazione ed il versamento dell’imposta di registro, utilizzando il modello RLI (Registrazione Locazione Immobili) da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Tale documento può essere recapitato, sia fisicamente presso gli sportelli dell’Agenzia, sia in via telematica (quest’ultima modalità è tuttavia obbligatoria per gli agenti immobiliari e per coloro in possesso di almeno 10 immobili).
Un’ultima possibilità è poi il ricorso ad un delegato o ad un intermediario abilitato (professionisti, Caf ecc…).
Nel caso di nuovi contratti di locazione all’interno del documento dovrà poi essere inserita una clausola in cui il conduttore dichiari di avere ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’APE.
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