Premessa:
Crowdfunding Start up innovative: La Commissione Europea, nell’ambito delle strategie per la crescita di Europa 2020, aveva raccomandato all’Italia di attuare politiche di incentivazione all’avvio di Start Up quale strumento di lotta alla disoccupazione giovanile e di agevolare l’accesso al credito per le imprese che investono nell’innovazione.
In attuazione della Raccomandazione Europea, sono state regolamentate le Start Up e le Piccole e Medie Imprese innovative introducendone una disciplina particolarmente favorevole.
In questo contesto, è stata inserita anche la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni attraverso il c.d. Crowdfunding, un modello, alternativo ai canali tradizionali, per la raccolta del capitale di rischio online.
Le nuove imprese e quelle di piccole e medie dimensioni, anche e soprattutto a causa della crisi, riscontrano molte difficoltà nel riuscire a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario attingendo ai tradizionali canali di approvvigionamento, specialmente nella fase iniziale di avvio dell’attività produttiva, la c.d. fase di Start Up.
La necessità di colmare un simile funding gap, unita alla costante evoluzione degli strumenti informatici, ha agevolato l’emersione di canali di finanziamento alternativi a quello bancario tradizionale, contraddistinti appunto dall’assenza della funzione intermediatrice della banca e dalla presenza di un rapporto diretto tra i titolari dell’offerta e della domanda di credito.
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IL Funding gap:
Infatti, il problema maggiore e di immediata percezione, che le Start Up devono affrontare, è senza ombra di dubbio il reperimento dei finanziamenti necessari per l’avvio dell’attività.
In questo ambito va ascritto il fenomeno del Crowdfunding, espressione impiegata per indicare il finanziamento di iniziative, progetti o Start Up, effettuato da una pluralità di soggetti (la “folla” o “crowd”) spinti da spirito di collaborazione, spirito imprenditoriale o mero apprezzamento di un progetto e cui ciascuno di essi contribuisce attraverso piccoli investimenti di denaro.
Alla nascita e durante lo sviluppo dell’impresa, ci sono molti costi da sostenere, alle volte anche ingenti, mentre i ricavi sono ancora di là da venire.
Le Start Up potrebbero optare per i finanziamenti tradizionali che sono molti e, tante volte, diversi fra di loro.
I vari metodi di finanziamento per le Start up innovative:
Per dare al lettore un’idea generica in tal senso, possiamo affermare a titolo esemplificativo che le Start Up possono far ricorso:
- Al debito bancario che difficilmente viene concesso senza garanzie
- Agli incubatori certificati
- Alla finanza agevolata
- Ai fondi di investimento che intervengono in fase iniziale con finanziamenti, i c.d. “seed”
- Agli investitori privati normalmente chiamati “business angels”,
- Alla quotazione sull’AIM di Borsa Italiana dedicato alle Piccole e Medie Imprese.
Queste sono modalità e opportunità molto importanti e sicuramente attuabili. Tuttavia, richiedono uno “stato di avanzamento” dell’impresa innovativa che le Start Up, all’inizio del loro percorso di crescita, quasi mai possiedono.
L’intento del legislatore con il Crowdfunding è stato invece quello di consentire l’accesso ai finanziamenti sul mercato anche a Start Up che effettivamente risultano essere poco più di idee da sviluppare concretamente appena ricevuta una provvista finanziaria anche minima.
Colui che vuole avviare un’impresa innovativa, può pubblicare il proprio progetto sul sito web di una piattaforma.
Uno degli elementi qualificanti il Crowdfunding è senz’altro l’impiego della rete telematica quale canale di diffusione dell’iniziativa e di raccolta dei capitali. Tutto si basa sulla rivoluzione del “Web 2.0”, capace di ribaltare la concezione di Internet trasformandolo da ambiente in cui gli utenti si limitano a fruire dei contenuti ivi presenti ad ambiente in cui l’utente interagisce ed offre a sua volta i contenuti.
Nel progetto il futuro Startupper può indicare:
- l’importo minimo di capitali necessario per portarlo a compimento
- il termine di scadenza della raccolta
- l’eventuale corrispettivo che sarà riconosciuto ai finanziatori.
Gli utenti o chiunque ne abbia interesse o semplice curiosità, navigando sul sito, possono visionare le diverse iniziative e, una volta individuata quella di proprio interesse, possono offrire un contributo che può variare da pochi euro fino a coprire l’intero importo richiesto.
Il meccanismo in esame, quindi, si presenta come un finanziamento collaborativo “dal basso”, in grado di rispondere alle esigenze di coloro i quali, malgrado l’elevato potenziale creativo, non dispongono delle risorse necessarie per la realizzazione dei propri progetti.
Il portale, si identifica con il sito internet di cui la Start Up si avvale per offrire i propri strumenti finanziari al pubblico, facilitando così l’incontro tra potenziali investitori e imprese. Tale piattaforma, dunque, contribuisce ad abbattere i costi di transazione e a ridurre le asimmetrie informative tra investitori ed emittenti.
Il D.L. 179/2012:
Infatti, l’art. 30 D.L. 179/2012 ha introdotto in Italia la possibilità di costituire portali online per la raccolta di capitale di rischio, assegnando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con cui il legislatore ha inteso favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle Start Up tramite portali online.
A tal proposito la CONSOB nel luglio 2013 ha emanato con la delibera n.18592 il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di Start Up innovative tramite portali on-line” che disciplina una particolare variante del Crowdfunding, il c.d. Equity Crowdfunding.
Il ricorso al web per l’appello al pubblico risparmio dovrebbe costituire un’alternativa per l’emittente a costi minori e di più immediata fruibilità rispetto all’offerta intermediata da tradizionali intermediari-collocatori.
Definizione e origini del Crowdfunding:
Dopo aver fatto una premessa generale e in attesa di approfondire negli articoli che seguono alcuni aspetti molto importanti, possiamo iniziare la disanima del discorso dando una delineatura più specifica, partendo proprio dalla definizione di Crowdfunding e di Equity-Crowdfunding:
Il termine Crowdfunding è un termine inglese e in particolar modo trae origine dalla dottrina e dalla letteratura anglosassone:
“Crowd”, tradotto in italiano, significa folla e “funding”, finanziamento; in poche parole, rappresenta il processo per cui un gruppo di persone finanzia un progetto ideato da altre persone o da altre organizzazioni.
Molto semplicemente possiamo dire che è una “colletta” fatta tramite la rete internet.
Il Crowdfunding si può riferire a processi di qualsiasi genere; alcuni esempi possono essere:
- Aiuti in occasione di tragedie umanitarie
- Campagne di beneficenza
- Sostegno all’arte e ai beni culturali
- Ricerca scientifica
- Micro-prestiti
- Finanziamenti a progetti imprenditoriali e Start Up
Il termine trae la propria origine specifica dal Crowdsourcing che è un processo di sviluppo collettivo di un prodotto:
Il crowdsourcing è sostanzialmente l’offerta di idee, feedback e soluzioni a favore dell’attività d’impresa, in particolare con riferimento ad un prodotto sviluppabile o migliorabile con il contributo della folla.
Per Equity Crowdfunding, oggetto specifico degli articoli successivi,si intende invece l’analogo processo con il quale, tramite un investimento on- line, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società.
Le modalità di finanziamento tradizionali hanno il problema di richiedere un ritorno di profittabilità, dei costi fissi e dei tagli di investimento molto elevati o comunque non in linea con quelli che caratterizzano un piccolo imprenditore o un’impresa appena nata.
Alcune idee imprenditoriali potrebbero essere realizzabili anche con poco denaro ma possono incontrare l’ulteriore problema di non essere così appetibili per un fondo di Private Equity o, più nello specifico per i Venture Capital, i quali sono sicuramente più attratti da progetti di natura diversa, e che possono avere prospettive di profitto maggiori o settori più tecnologici più interessanti su cui investire.
Il procedimento preso in esame, invece, premia queste idee innovative e costituisce una valida forma di finanziamento alternativo. Infatti, ciò che spinge i crowdfunder, che in poche parole sono i finanziatori, a dare il loro contributo non è solo il mero profitto monetario, ma anche il “profitto” extra-monetario;
questa componente, per esempio, ha caratterizzato nei secoli il fenomeno del mecenatismo.
L’Italia, insieme agli U.S.A., è la prima Nazione a regolamentare il fenomeno dell’Equity crowdfunding.
Nel nostro Paese, la prima piattaforma web di raccolta fondi è datata anno 2005. Tuttavia, tale fenomeno ha raggiunto la notorietà nel 2008 quando Il presidente Obama ha finanziato la sua campagna elettorale attraverso il web, utilizzando, appunto, il fenomeno del Crowdfunding, acquisendo quasi il doppio dei fondi del rivale politico che scelse, come metodo di finanziamento per la propria campagna elettorale, i mezzi tradizionali.
Per queste ragioni, la dottrina anglosassone è molto importante per l’analisi della disciplina del Crowdfunding dando molti temi di dibattito, sui quali ci si soffermerà negli articoli successivi.
Tornando al nostro discorso, le forme e le fonti di promozione del Crowdfunding “semplice” possono essere schematizzate nei seguenti modi:
- Creazione di un sito web ad hoc per sostenere progetti singoli o intere cause
- Utilizzo di portali dedicati specificamente al Crowdfunding che promuovono molteplici iniziative
Conclusioni:
Questo primo articolo sul crowdfunding fungeva come introduzione all’argomento. Seguiranno tanti altri articoli che avranno la finalità di fare un’analisi completa su questo intigrante ma complesso istituto.