reddito di emergenza

Il reddito di emergenza e le “nuove” tutele in epoca pandemica

Il reddito di emergenza e le “nuove” tutele in epoca pandemica.
Nell’ultimo anno, il panorama delle misure socio – assistenziali dell’ordinamento italiano volte al sostegno del reddito si è arricchito per arrestare, o quanto meno, arginare i tragici effetti dell’epidemia mondiale da Covid-19.  

Il legislatore italiano, in piena crisi emergenziale, ha varato molteplici provvedimenti, tra i quali il decreto cd. “rilancio” (d.l. n. 34/2020, conv. in l. 17 luglio 2020 n. 77) , che  ha ampliato e consolidato gli ammortizzatori sociali straordinari già dispiegati nel decreto-legge “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020)[1] sino ad arrivare al Reddito di Emergenza (R.E.M.), previsto inizialmente dal decreto rilancio[2] e, poi, riproposto e disciplinato dal decreto-legge sostegni bis n. 73 del 2021.

Complice di ciò è stato il grande supporto finanziario dato dall’Unione Europea attraverso l’adozione di misure ad hoc per i suoi Stati Membri. Si pensi al Regolamento (UE) n. 2020/672 che ha istituito il Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency (S.U.R.E.)[3], all’European Solidarity Fund (E.S.F.),  al Corinavirus Response Incestiment Initiative (C.R.I.I.) e al Next Generation EU (alias Recovery Fund).  Il grande impegno del legislatore italiano , tuttavia, si è limitato solo a ripercorrere un modus operandi già conosciuto e delineato con il Reddito di Cittadinanza, lasciando nell’oblio soluzioni innovative e stimolanti per le politiche attive del lavoro e al lavoro[4], che rappresentano il fulcro dal quale muoversi per ricostruire il tessuto socio – lavorativo del Bel Paese.   

Il Reddito di Emergenza è un beneficio economico, straordinario e temporaneo che coinvolge circa un milione di nuclei familiari indigenti rimasti esclusi dai provvedimenti presi, sino ad ora, dal Governo italiano. I destinatari devono possedere cumulativamente determinati requisiti socio – economici, tra i quali la residenza in Italia, un valore del reddito familiare[5], per il mese di aprile 2021, inferiore alla soglia dell’ammontare del beneficio economico, un valore del patrimonio mobiliare[6] inferiore ad una specificata soglia ed un valore ISEE inferiore a 15.000 €.

La misura, inoltre, non è erogabile nel caso in cui un membro del nucleo familiare percepisca, o ha percepito, l’indennità “una tantum”, la pensione diretta o indiretta[7] e il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Il reddito di emergenza non è compatibile neanche nel caso in cui vi sia, all’interno della famiglia, un titolare di un rapporto di lavoro dipendente, che percepisce una retribuzione lorda superiore all’importo della prestazione economica spettante.  Altresì, la misura non è erogabile a coloro che sono in uno stato detentivo, coloro che sono ricoverati in un istituto di lunga degenza o in altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra P.A. L’importo economico del contributo oscilla tra i 400 e gli 800 €[8] e la domanda può essere presentata all’I.N.P.S., entro e non oltre il 31 luglio 2021, compilando e sottoscrivendo il modello di domanda predisposto dall’Istituto previdenziale. Il futuro beneficiario della prestazione[9] può inoltrare la domanda attraverso il portale dedicato dell’I.N.P.S[10]., dagli Istituti di patronato o dal C.A.F..

Coloro che hanno già ricevuto nell’anno solare del 2020 l’erogazione del beneficio economico devono, per riottenere l’erogazione, ripresentare la domanda ex novo.


[1] L’art. 19 del d.l. n. 18/2020 ha previsto il trattamento o assegno ordinario di integrazione salariale

[2] Ex art. 82 del d.l. n. 34/2020.

[3] E’ uno strumento di assistenza finanziaria temporaneo per gli Stati membri che ne fanno richiesta per tutare il lavoratori a rischio di disoccupazione.

[4] Mammone Giovanni, Ripresa e resilenza dopo il Covid-19. Gli ammortizzatori sociali tra cooperazione europea e progettualità nazionale, in RDSS, 2, 2021, p. 253.

[5] Per il calcolo del reddito familiare si segue il principio di cassa.

[6] L’anno di riferimento è il 2019, ma il valore è aumentabile fino ad un importo pari a 20.000 € per  

[7] Salvo l’assegno ordinario d’invalidità.

[8] L’importo è moltiplicato in base alla scala di equivalenza prevista per il Reddito di Cittadinanza.

[9] Il richiedente è un componente del nucleo familiare che agisce in nome e per conto di esso.  

[10] Dal sito https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-emergenza.

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Autore: Angelica D'Ambrosio
Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo

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