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Introduzione alle deroghe al Diritto Societario per Start up innovative:

Premessa:

Questo articolo apre un filone dedicato alle Deroghe al Diritto Societario rivolte alle Start up innovative.
In questa pagina verrà data un’introduzione agli Istituti principali e alle macro-categorie, rimandando ad articoli specifici la disanima nel dettaglio.

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Deroghe al Diritto Societario per Start up innovative:



Le prime deroghe di cui si parlerà sono usufruibili da parte di tutte le tipologie di Start Up innovative e sono inerenti la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile., confermando, ancora una volta, l’indebolimento della funzione di garanzia supplementare tradizionalmente svolta dal capitale sociale.

Le prime deroghe che sono applicabili a prescindere dalla forma giuridica sono:

  • In caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, il termine, entro il quale provvedere alla riduzione delle stesse al di sotto della soglia di significatività, è esteso alla chiusura del secondo esercizio successivo, anziché del primo. Tutto ciò in deroga all’art.2446 comma 2. c.c.  per le S.p.A. e per l’art. 2482-bis comma 4.c.c.per le S.r.l.
  • In caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, i provvedimenti richiesti dal codice civile possono essere assunti dall’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, entro la chiusura dell’esercizio successivo, senza che operi la causa di scioglimento ordinariamente prevista.
    Sono disposizioni in deroga all’art. 2447 c.c. Per la S.p.A. e all’art. 2482-ter c.c. per S.r.l. Infatti, nelle Start Up che rientrano in queste fattispecie, l’assemblea viene convocata dagli amministratori e può deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo le condizioni non vengono rispettate, l’assembla, approvando il bilancio di tale esercizio, deve deliberare o ai sensi dell’art.2447 c.c. o art.2482-ter, a seconda della forma giuridica della Start Up, e di conseguenza, deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o deve, comunque, trasformare la società.

Il problema della ricapitalizzazione non viene affrontato dal Legislatore in modo corretto, visto che non consente di tutelare i terzi finanziatori e/o investitori, categoria primaria che le norme dovrebbero attrarre per incentivare l’innovazione.
Solo qualora, il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

Il differimento del tempo rispetto alla disciplina ordinaria è una concessione che il Legislatore effettua verso la Start Up, con il compito di assegnare alla società un termine per minimizzare le perdite iniziali dell’attività dovute ad ingenti investimenti che incidono sul patrimonio netto.

Le deroghe al Diritto Societario specifiche per le S.r.l. Start up innovative:


Le Start Up, che hanno assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata, oltre che riduzioni degli oneri per l’avvio, possono usufruire di ulteriori deroghe al Diritto Societario.

In sostanza vengono estesi alle S.r.l. Istituti Giuridici che originariamente erano previsti solamente per le S.p.A.
Infatti,

Le Norme, eccezionalmente applicate alle S.r.l. Start Up innovative, consentono operazioni altrimenti inammissibili:

  • Emissioni di categorie di quote;
  • Emissioni di strumenti finanziari;
  • Operazioni sulle proprie quote;
  • Facoltà di offerta al pubblico di quote ( caratteristica tipica delle S.r.l., il cui carattere originale è senz’altro di tipo chiuso).

Schematizzando:

  1. Categorie di quote con diritti diversi:
    L’atto costitutivo può permettere la creazione di categorie di quote dotate di diritti diversi nel rispetto dell’obbligo di uguaglianza dei diritti attribuiti nell’ambito di ciascuna categoria (art. 2348, comma 3., c.c.), del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.) e del divieto di incorporare in titoli azionari le partecipazioni sociali (art. 2468, primo c., c.c.). Nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge, è possibile determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art.2468 c.c.
  2. Categorie di quote prive del diritto di voto:
    L’atto costitutivo, in deroga all’art. 2479 comma 5 c.c., può stabilire la possibilità di creare categorie di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto condizionato o limitato a particolari argomenti, o che prevedono l’attribuzione del diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta.
    La Norma riprende il disposto normativo dell’art. 2351, comma 2. c.c., eliminando l’ultima parte che recita: “il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale”.
    Per garantire il buon governo anche nella s.r.l. Start Up innovativa, appare ragionevole l’applicazione del divieto non riportato dal Legislatore nella Norma in commento.
  3. Offerta al pubblico: Le quote possono formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga all’art. 2468 comma 1. c.c. Ciò è anche possibile attraverso l’utilizzo di portali per la raccolta di capitali nei limiti previsti dalle Leggi speciali.
  4. Operazioni su proprie quote:
    Non si applica il divieto di compiere operazioni sulle proprie quote se le stesse rientrano nell’ambito di piani di incentivazione, i c.d. piani di stock options, che ne prevedano l’assegnazione a favore di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
    Inoltre, la Norma omette di inserire il presupposto previsto per le S.p.A., dove tali operazioni possono essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili, come risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
  5. Strumenti finanziari:
    L’atto costitutivo, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, sia per le Start Up innovative sia per gli incubatori certificati, che siano dotati di diritti patrimoniali o amministrativi ma non di diritti di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479 bis c.c.
    Bisogna sottolineare che, con riferimento alle clausole inserite nell’atto costitutivo delle S.r.l. Start Up innovative (modificata rispetto al modello tradizionale) , queste mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

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Autore: The Knowledge Verified icon 1
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