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La capacità di testare del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno

La misura dell’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è una misura introdotta dalla L. 6 del 9 gennaio 2004 con la finalità di offrire, a chi si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire distinguendosi proprio per tale motivo dagli altri istituti a tutela degli incapaci quali l’interdizione e l’inabilitazione.

Istituti che, pur non soppressi, sono stati da questa legge fortemente limitati ed che oggi rivestono un carattere residuale, individuabile non già nel diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto nella maggiore idoneità dello strumento dell’Amministrazione di Sostegno ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex multis Cass. 4866/2010).

Infatti, con il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario, plasma i poteri dell’Amministratore di Sostegno sulla base delle reali necessità del beneficiario: caso per caso. Pertanto, la misura dell’Amministrazione di Sostegno, non priva in toto il beneficiario della propria capacità di agire, permettendogli invece di conservarla per quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, come espressamente previsto dall’art. 409 Cod. Civ.

Il beneficiario di una AdS mantiene la capacità di fare testamento?

In generale il beneficiario di amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti quegli atti non espressamente previsti dal decreto di nomina. Dunque, qualora nel decreto nulla sia previsto in tema di limitazioni della capacità di testare, il beneficiario conserva anche tale capacità. Circostanza che, peraltro, trova conferma nell’art. 591 Cod. Civ. ove, tra i soggetti incapaci di testare, non trova indicazione il beneficiario di amministrazione di sostegno.

Si evidenzia, peraltro, come l’art. 411 Cod. Civ. afferma la validità delle disposizioni testamentarie in favore anche dell’amministratore di sostegno qualora lo stesso sia parente entro il quarto grado o coniuge o convivente dello stesso.

Orbene, proprio per la maggiore flessibilità e della facilità con cui questa misura riesce ad adeguarsi alle specifiche esigenze del soggetto protetto rispetto agli altri istituiti di tutela previsti dal codice, qualora si dovesse rendere necessario porre al beneficiario una limitazione della capacità di testare potrà essere formulata una specifica domanda al Giudice Tutelare. Questi valuterà le condizioni psicofisiche dell’interessato e, ove dovessero apparire compromesse in misura tale da ritenere che il beneficiario non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria, potrà escludere, già nel decreto di nomina, la capacità di testare del beneficiario.

Una previsione che potrebbe rivelarsi lo strumento idoneo non solo per tutelare le legittime e future aspirazioni successorie dei legittimari, ma anche del beneficiario stesso che potrebbe potenzialmente essere esposto ad indebite influenze e condizionamenti.

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Autore: Valentina Nichele
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