Che cosa si intende per cittadinanza e diritti digitali?
‹‹La cittadinanza digitale è un’estensione della cittadinanza tradizionale dovuta all’ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l’esercizio di alcuni dei suoi diritti (ad esempio la partecipazione, l’informazione e l’interazione) e dei suoi doveri.
Di conseguenza la cittadinanza digitale non è un’alternativa opposta a quella tradizionale ma è l’insieme di diritti/doveri che, grazie al supporto di una serie di strumenti (l’identità digitale, il domicilio digitale, le firme digitali) e servizi, mira a semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e P.A. tramite le tecnologie digitali.
Con il D.Lgs. del 13 dicembre 2017 n. 217 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2018) sono state introdotte le ultime novità riguardanti la cittadinanza digitale, infatti, con esso sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 179/2016 (concernente modifiche e integrazioni al CAD del 2005, ai sensi della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, chiamato proprio “Carta della Cittadinanza Digitale”).››1
A tal proposito occorre sottolineare che è proprio ‹‹l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che promuove l’innovazione digitale e l’uso delle tecnologie digitali sia nell’organizzazione della P.A. che nei rapporti tra essa, i cittadini e le imprese (nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia).
AgID ha contribuito ad individuare i modelli di riferimento europei avviando una valorizzazione delle competenze digitali nelle tre principali aree: competenze digitali di base, professionali (ICT) e dirigenziali (e-leadership).
Sono state varie le iniziative adottate, tra cui bisogna ricordare: dal 2016 il coordinamento della Commissione nazionale UNINFO-UNI/CT526, incaricata di sviluppare le norme tecniche per definire le competenze in campo ICT; nel 2017 la pubblicazione delle linee guida per i professionisti, aggiornate poi nel 2018; dal 2018 il riconoscimento di AgID come ente ufficiale per la traduzione in lingua italiana del modello europeo per le competenze digitali, la prima traduzione effettuata è stata quella delle “Linee guida per le competenze digitali di base DigComp 2.1”.
DigComp 2.1 è uno strumento volto a migliorare la competenza digitale necessaria sia nei contesti di istruzione sia in quelli lavorativi ed è diventato un punto di riferimento per le molte iniziative a livello europeo.
Le aree di competenze di DigComp sono cinque:
- Alfabetizzazione informatica, l’obiettivo generale è di garantire che i cittadini siano in grado di usare la rete ed i suoi contenuti quindi devono essere capaci di navigare, di ricercare, di filtrare e di gestire dati e informazioni all’interno degli ambienti digitali;
- Collaborazione e comunicazione, è necessario consentire al cittadino di interagire con gli altri attraverso le tecnologie (ad esempio l’utente deve saper usare una chat di uso comune sul proprio smartphone, come Facebook, Messenger o WhatsApp) condividendo informazioni attraverso le stesse, potendo partecipare alla vita sociale e usufruendo dei benefici della cosiddetta “cittadinanza digitale”. Deve conoscere le regole minime della rete (la cosiddetta netiquette, ossia l’utente deve conoscere le norme comportamentali e il know-how per l’utilizzo delle tecnologie digitali e l’interazione con gli ambienti digitali, scegliere semplici modalità di comunicazione e strategie adatte ad un determinato pubblico e distinguere le differenze culturali e generazionali di cui tener conto negli ambienti digitali) e deve saper creare e gestire un’identità digitale (ad esempio SPID);
- Creazione di contenuti digitali, bisogna far in modo che il cittadino sia in grado di sviluppare, integrare e rielaborare i contenuti digitali con il rispetto dei diritti di riproduzione;
- Sicurezza, il cittadino deve essere in grado di comprendere i principi base della protezione dei propri dati personali e dei propri dispositivi, deve conoscere le misure di sicurezza e protezione, deve tenere in considerazione l’affidabilità e la privacy in conformità con il “regolamento sulla protezione dati” nonché curare il proprio benessere fisico e mentale;
- Risolvere problemi, si deve abilitare il cittadino a risolvere semplici problemi di tipo tecnico individuando la necessità di intervento.››2
Nel CAD sono identificati i diritti digitali e precisamente sono analizzati nella Sezione II.
In particolare ‹‹il diritto all’uso delle tecnologie (art. 3 CAD), in base al quale chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti elencati nel CAD (anche ai fini dell’esercizio del diritto di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo).
Connesso ad esso è il diritto a servizi online semplici e integrati (Art. 7 CAD), che può essere esercitato da chiunque attraverso l’uso degli strumenti telematici messi a disposizione dalle P.A..
L’art. 3 bis CAD disciplina l’identità digitale e il domicilio digitale, secondo cui “chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online tramite la propria identità digitale, inoltre, chiunque ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’art. 6 quater”(“l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”).
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per attivarlo è necessario dotarsi di un’identità digitale SPID (il quale permette ai cittadini di accedere ai servizi on-line offerti dalle P.A. con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
L’identità digitale è la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un altro indirizzo equivalente.
È previsto, inoltre, all’art. 5 CAD (l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) il diritto per i cittadini di utilizzare i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, quale mezzo principale per i pagamenti verso la P.A. e gli esercenti di servizi di pubblica utilità (ad esempio PagoPA è una nuova modalità di pagamento verso la P.A., è un modo semplice, trasparente e sicuro tramite il quale i cittadini possono effettuare pagamenti verso la P.A.).››3
Importante tra i diritti digitali è ‹‹l’alfabetizzazione informatica dei cittadini (Art. 8 CAD), secondo cui lo Stato e le P.A. promuovono iniziative volte all’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo ai minori ed alle categorie a rischio di esclusione in modo da consentire una riduzione del digital divide.
Questa problematica può riguardare anche il personale delle P.A., proprio a tal proposito l’art. 13 CAD è una norma ad hoc per la formazione informatica dei dipendenti pubblici, infatti, dispone che le P.A. attuino politiche di reclutamento del personale finalizzate alla conoscenza ed all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Bisogna, dunque, prestare attenzione al problema dell’alfabetizzazione informatica e della formazione informatica dei dipendenti pubblici soprattutto per l’elevata età anagrafica media del personale delle P.A. e lo scarso livello di consapevolezza e conoscenza tecnica di sicurezza ICT.
Viene successivamente disciplinata la connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici (Art. 8 bis CAD), essa è un’importante norma ed il fine è quello di promuovere la connettività alla rete Internet a beneficio degli utenti negli uffici e nei luoghi pubblici (in particolar modo nel contesto della scuola, della sanità e del turismo). I soggetti che devono porre in essere tali iniziative sono le P.A., i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, tali soggetti dovranno mettere a disposizione (con modalità Wi-Fi) la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici in modo da evitare costi aggiuntivi per le amministrazioni (nei limiti della banda disponibile tali soggetti dovranno mettere a disposizione degli utenti la connettività a banda larga).
Un ulteriore diritto che deve essere garantito è la partecipazione democratica elettronica (Art. 9 CAD), essa è volta allo sviluppo degli strumenti di e-Democracy, disponendo che i vari soggetti pubblici tenuti all’applicazione del CAD devono favorire l’utilizzo delle tecnologie sia per promuovere la partecipazione al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili dei cittadini sia per migliorare la qualità dei propri atti anche attraverso consultazioni telematiche preventive. L’utilizzo delle tecnologie, tuttavia, viene considerato più come uno strumento idoneo a creare un collegamento fra rappresentanti e rappresentati, favorendone il confronto, lo scambio di idee e di contributi piuttosto che come mezzo di realizzazione di forme di democrazia diretta.››4
1De Meo Cristina, La cittadinanza digitale e i diritti digitali, 9 dicembre 2019 (https://www.diritto.it/la-cittadinanza-digitale-e-i-diritti-digitali/).
2AgID, Competenze digitali per i cittadini: proposte operative:
3Talarico Alessandra, Cittadinanza digitale, che cos’è e perché è importante per i nostri diritti, 5 febbraio 2018. https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/.
4Colacicco Claudio, Carta della cittadinanza digitale fra security e diritti, a che punto è la P.A., 5 novembre 2019. https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/carta-della-cittadinanza-fra-security-e-diritti-a-che-punto-e-la-pa/.
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