Incubatore per Start up innovative

La costituzione delle Start up innovative

Premessa:

Le regole per la costituzione delle Start up innovative e i limiti di capitale sociale sono quelli previsti in generale per la forma societaria prescelta, senza alcuna peculiarità. L’importante, come abbiamo spiegato in altri articoli, è che la società costituita rientri nella famiglia delle società di capitali e non in quella delle società di persone.

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La dichiarazione di inizio di attività

Una volta avvenuta la costituzione delle Start up innovative, è necessario dichiarare l’inizio di attività e far sì che l’impresa creata risponda a tutti i requisiti individuati dal D.L. 179/2012.
In seguito, è necessario richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, che può perdurare per massimo cinque anni dalla costituzione della società stessa.

Come già accennato, questa tema risulta alquanto complesso perché inizialmente le varie fonti normative non risultavano coordinati e coerenti fra di loro. 

Le società già costituite:

Le Start Up possono essere già state costituite al momento dell‘Entrata in vigore del D.L. 179/2012 nel senso che le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del suddetto Decreto sono considerate Start Up innovative, se depositano presso l’Ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Le precisazioni del MISE:

Tra le recenti precisazioni, si segnala che per le società costituite anteriormente al 19 dicembre 2012, è stata emessa dal MiSE una Risoluzione da cui si rileva che per tali società non è necessario che entro tale data sia stata anche iniziata l’attività, ma l’unico parametro, da tenere in considerazione, sia quello attinente alla data di costituzione. 

Il limite temporale:

Un elemento importantissimo ed essenziale allo stesso tempo è la precisazione che la Start Up innovativa deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di sessanta mesi e che non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda; ciò non sussiste per l’operazione di trasformazione.  

L’iscrizione nella Sezione Speciale:

L’operatività della disciplina prevista per le Start Up innovative è subordinata all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, a sua volta condizionata dalla ricorrenza dei requisiti richiesti dal D.L. 179/2012: A tale fine, la loro sussistenza è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

Il medesimo rappresentante, al termine di ogni esercizio, attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti e deposita la relativa dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese. 

La cancellazione dalla Sezione Speciale:

La perdita dei suddetti requisiti, o il mancato deposito della dichiarazione relativa alla loro permanenza, comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese; tuttavia, rimane l’iscrizione nella sua sezione ordinaria.

L’applicazione di siffatta disciplina è in ogni caso destinata a cessare, oltre che nella eventualità della perdita di tali requisiti, alla scadenza del termine di quattro anni dalla costituzione. 

La costituzione delle Start up innovative: Le forme dell’atto costitutivo:

Il D.L. 3/2015, il c.d. Investment Compact, ha introdotto diverse semplificazioni relative alla forma dell’atto costitutivo delle Start Up innovative e degli incubatori certificati. In questo modo, inserisce importanti novità che prima non erano presenti, inserendosi nel solco dei ripetuti tentativi di liberalizzazione dell’iter procedimentale per la costituzione delle Start up innovative.

Con questa modifica il legislatore persegue la finalità di ridurre al massimo gli adempimenti burocratici e i relativi oneri economici previsti in sede di costituzione di una società di capitali, al fine di favorire e stimolare l’iniziativa imprenditoriale e la nascita di nuove imprese innovative, dettando una disciplina applicabile a tutti i tipi di società indipendentemente della forma giuridica.

Nello specifico:

L’atto costitutivo (e le eventuali modifiche) può essere redatto, alternativamente, in due diverse modi che gli startupper possono scegliere liberamente:

  • per atto pubblico; 
  • per atto sottoscritto con le modalità informatiche previste dall’art. 24 del C.A.D., che corrisponde ad una scrittura privata semplice.
    In questo caso abbiamo la c.d. Start Up online;
  • per atto sottoscritto con le modalità informatiche previste dall’art. 25 del C.A.D, che vede come intermediario necessario ed essenziale la Camera di Commercio;

L’iscrizione delle Start Up nella sezione speciale del registro delle imprese:

Ricapitolando, il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 c. 2 del Decreto Crescita bis è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter beneficiare del regime agevolativo previsto per le Start Up innovative. 

La società deve, ulteriormente, iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ex art. 25 c. 8 D.L. 179/2012. 

L’iscrizione nella nuova sezione speciale viene disposta in aggiunta a quella prevista dalla disciplina ordinaria, ma non in sostituzione di essa.
Viene, cioè, prevista come una seconda iscrizione, autonoma e distinta, anche sotto il profilo temporale. 

Questa seconda iscrizione, diversamente da quella nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, si configura non come un obbligo, ma come un onere da cui dipende, oltre alle esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti camerali, anche la possibilità di poter usufruire di una disciplina speciale che permette di usufruire delle deroghe al Diritto Comune, comportando la disapplicazione di talune regole del Diritto Societario, del Diritto del Lavoro, nonché del Diritto Fallimentare.  

Il possesso dei requisiti per la costituzione delle Start up innovative:

Il presupposto necessario di tale iscrizione è il possesso dei requisiti che identificano la società come una Start Up innovativa, la cui sussistenza è semplicemente attestata mediante apposita autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante della società medesima e depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, come ribadito dalla Giurisprudenza:

L’Ufficio del registro non è tenuto a compiere un controllo di merito sull’oggetto sociale della società che richieda l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; deve soltanto procedere a una verifica di regolarità formale dell’attestazione depositata.

L’iscrizione nella sezione consegue automaticamente, a fronte della autocertificazione prodotta dal legale rappresentante poiché il conservatore del registro delle imprese non ha la competenza per poter procedere ad indagini dirette a verificare la presenza effettiva di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare della disciplina agevolata.

La giurisprudenza:

In questo caso la Giurisprudenza fa un’ulteriore precisazione:   

L’autocertificazione di cui all’art. 25, c. 9, D.L. n. 179/2012 è condizione necessaria e in genere sufficiente per l’iscrizione della Start Up innovativa nel registro delle imprese: tuttavia, in caso di totale scostamento del profilo formale, relativo alla dichiarazione di possesso dei requisiti (nella specie relativi all’oggetto sociale) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso di tali requisiti, desumibile per tabulas) prevale l’aspetto sostanziale su quello dichiarativo” 

La presentazione della domanda di iscrizione per la costituzione delle Start up innovative:

La presentazione della domanda va presentata in formato elettronico contenente le seguenti informazioni: 

  • Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  • Sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  • Oggetto sociale;
  • Breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con auto-certificazione di veridicità;
  • Elenco delle società partecipate;
  • Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella Start Up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • Ultimo bilancio depositato nello standard XBRL;  
  • Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; 

Inoltre, la guida del Registro delle Imprese fa notare l’importanza nel compilare il campo relativo all’indirizzo del sito internet.

Un fattore importante, che non può essere messo in secondo piano, è che la richiesta di iscrizione non può sussistere per la sola attività di ricerca e sviluppo ma deve essere sempre contestualmente fatta insieme alla denuncia dell’avvio di attività.

La funzione costitutiva:

Essa, comunque, essendo la seconda iscrizione, non può svolgere alcuna funzione di pubblicità, neppure di pubblicità notizia, dal momento che tale funzione è già stata realizzata con la precedente iscrizione nella sezione ordinaria. 
Tale iscrizione assume, quindi, solo una funzione costitutiva rispetto all’accesso al regime agevolato accennato precedentemente. 

Di conseguenza, la funzione del registro delle imprese è meramente informativa

La responsabilità degli amministratori:

Data l’incertezza che circonda alcuni dei requisiti, come detto precedentemente, e la conseguente discrezionalità nella valutazione degli stessi, può accadere che una società si iscriva pur essendo in concreto priva dei requisiti necessari. 
In questo modo, potrà sussistere una responsabilità in capo agli amministratori che hanno presentato la domanda di iscrizione in assenza dei requisiti.

Sorge il dubbio su un eventuale accesso a vantaggi sul piano fiscale o laburistico, indebitamente fruito in ragione di un’autocertificazione erroneamente prodotta dal legale rappresentante e se potrebbe trovare un ragionevole contrappeso nei tipici rimedi risarcitori o restitutori operanti nei settori interessati.

La temporaneità della disciplina:

La disciplina beneficiaria è temporanea: Questa è funzionale a creare le condizioni di sistema per la nascita e il consolidamento delle start up innovative nel mercato.

Trascorsi cinque anni o persi i requisiti, la disciplina viene meno.
Il periodo di tempo decorre non dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ma dalla data di deposito dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2330 c.c.

Gli adempimenti successivi all’iscrizione:

Il dettato normativo pone degli obblighi periodici di comunicazione aggiuntivi il cui inadempimento comporta la perdita dei requisiti di Legge e la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. 
Questo compito spetta ovviamente al rappresentante legale.

L’iscrizione deve essere periodicamente verificata e confermata con le seguenti modalità:

  • Le informazioni fornite alla prima iscrizione devono essere aggiornate con cadenza superiore ai sei mesi;
  • Il rappresentante legale deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese. 

La perdita dei requisiti è sempre causa di cancellazione dalla sezione speciale ma rimane, comunque, l’iscrizione alla sezione ordinaria. 

Il mancato deposito di tale dichiarazione viene equiparato alla perdita dei requisiti e comporta, quindi, la cancellazione dalla sezione speciale. 

Gli adempimenti:

Inizialmente, gli adempimenti previsti dal Decreto Crescita erano tre per anno solare: 

  • L’aggiornamento delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione che erano due a cadenza semestrale;
  • L’autocertificazione del mantenimento dei requisiti.  

Successivamente, è intervenuto il MISE che, per rendere tutto più semplice ed evitare incertezze, ha stabilito che “la dichiarazione semestrale può essere effettuata unitamente all’autocertificazione del mantenimento dei requisiti” 

Praticamente, l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti viene accorpata ad una delle due dichiarazioni semestrali che dovranno essere presentate congiuntamente. 

In questo modo, il primo aggiornamento delle informazioni viene effettuato entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale. Successivamente, a partire dal secondo adempimento, le scadenze per effettuare la dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre.  

Un esempio concreto:

Una circolare del Mise fornisce tutti i dettagli con esempi concreti:

una società, Start Up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l’attestazione di mantenimento dei requisiti […] entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l’aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all’obbligo di in-formazione semestrale […] con scadenza al 30 giugno 2015” 
continuando l’esempio fornito dal documento ministeriale “se la società non approva il bilancio relativo all’esercizio del 2014 entro il 30 giungo 2015 ha comunque l’obbligo di attestare il mantenimento dei requisiti entro lo stesso termine semestrale. Nel regolamento ministeriale si trovano inoltre anche indicazioni relative alle società il cui esercizio non coincide con l’anno solare” 

Conclusioni:

Per concludere questo tema, bisogna specificare che gli adempimenti vanno eseguiti anche quando le informazioni sono già aggiornate poiché non ci sono state variazioni.

Vuoi ulteriori chiarimenti sull’argomento o semplicemente fare delle domande?
Scrivici qui sotto e ti risponderemo nel più breve tempo possibile

Autore: The Knowledge Verified icon 1
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