costituzione online delle Start up innovative

La costituzione online delle Start up innovative

costituzione online delle Start up innovative: E’ notizia di questi giorni il trend di crescita della costituzione online delle startup innovative.

Il Ministero per lo sviluppo economico, infatti, ha pubblicato un rapporto sull’ultimo trimestre del 2020, evidenziando come, nonostante la congiuntura negativa, le startup innovative costituite online continuino a crescere a ritmo sostenuto.

Nello specifico, sono 338 le nuove imprese, che si aggiungono a quelle già costituite con questa modalità per un totale di 3.579; significativo è che sia il numero più alto per trimestre dal 2016, anno di pubblicazione del decreto che ha introdotto questa possibilità.

I vantaggi di costituzione in modalità online sono immediati, tanto dal punto di vista temporale, tanto da quello dei costi (sia l’atto costitutivo che lo statuto sono redatti in forma elettronica; inoltre diventa superfluo rivolgersi ad un notaio o ad altro professionista).

Ma come si costituisce una startup innovativa online? Ed in cosa consiste?

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Legge n. 33/2015 e decreto del MiSE del 17/02/2016

La modalità di costituzione digitale della startup innovativa è stata introdotta dal d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella l. n. 33/2015, che all’art.4, comma 10 bis, prescrive: “Al solo fine di favorire l’avvio di attivita’ imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una piu’ uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita’ previste dall’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”.

Il MiSE ha poi pubblicato il decreto del 17/02/2016 contenenti le norme attuative. Andiamolo ad analizzare.

L’art. 1, al primo comma, stabilisce che “i contratti di societa’ a responsabilita’ limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa’ pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale“; il dato letterale quindi ci informa che la modalità di costituzione della startup in questione è limitata alla forma della società a responsabilità limitata. Non possono quindi costituirsi online startup nella forma di società per azioni o di altra società di capitali.

L’atto costitutivo, che deve essere conforme allo standard allegato al decreto, va firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), da tutti i sottoscrittori, o dall’unico in caso di S.r.l. unipersonale. Stessa modalità di redazione e sottoscrizione è prevista per lo statuto, se disgiunto (comma 2) e il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dall’apposizione della prima firma digitale (comma 4).

Il comma 5 esclude la necessità dell’autentica delle sottoscrizioni.

L’articolo successivo dispone che “Il documento informatico, formato a norma dell’art. 1, e’ presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro venti giorni dall’ultima sottoscrizione“; è onere quindi dei sottoscrittori procedere celermente al deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente alla domanda di iscrizione nella sezione speciale del medesimo registro (art. 3).

L’ufficio del registro delle imprese, se territorialmente competente, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2 e dispone l’iscrizione provvisoria nel registro entro dieci giorni. L’iscrizione diventa definitiva, poi, con l’iscrizione nella sezione speciale (art. 2, ultimo comma).

In alternativa, l’art. 5 consente la costituzione online anche con le modalità previste dall’art. 25 CAD, cioè con l’autentica della sottoscrizione ad opera di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In questo caso non solo i termini per l’iscrizione nel registro sono ridotti della metà (cinque giorni), ma la stessa iscrizione nel registro delle imprese e nella sua sezione speciale avviene in via contestuale e definitiva.

Di fronte ad un bivio: costi minimi o tempi più rapidi

Quindi, ricapitolando, lo startupper che intenda costituire online la propria impresa a responsabilità limitata può farlo ottemperando i seguenti adempimenti:

  • Redazione dell’atto costitutivo in forma elettronica, in conformità a quello previsto dal MiSE, e dello statuto;
  • Sottoscrizione digitale entro dieci giorni dalla prima firma;
  • Deposito all’ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione, con contestuale richiesta di iscrizione nella sezione speciale.

Entro dieci giorni dal deposito. l’ufficio effettua i dovuti controlli e procede all’iscrizione provvisoria; poi, successivamente, a quella definitiva.

In alternativa:

  • Redazione dell’atto costitutivo in forma elettronica, in conformità a quello previsto dal MiSE, e dello statuto;
  • Sottoscrizione digitale autenticata ai sensi dell’art. 25 CAD.

Depositata la domanda di iscrizione nel registro e nella sua sezione speciale all’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, questi provvede all’iscrizione contestuale e definitiva entro cinque giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

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Conclusioni

La legge 33/2015 ha quindi introdotto nell’ordinamento una modalità agile di costituzione della startup innovativa, totalmente online, che consente allo startupper di iniziare l’attività d’impresa non solo in tempi celeri, ma anche con costi ridotti.

Qualora, infatti, questi decida di non rivolgersi ad un notaio o ad un professionista adibito all’autentica della sottoscrizione digitale, può perfezionare la costituzione della startup in pochi giorni, versando unicamente l’imposta per l’iscrizione nel registro all’ufficio territorialmente competente; ufficio che procede all’iscrizione provvisoria una volta effettuati i controlli previsti per legge e successivamente a quella definitiva.

Altrimenti, può sempre procedersi ex art. 25 CAD, nel qual caso, a fronte di costi maggiori, i tempi procedurali vengono notevolmente ridotti in quanto i controlli legalmente previsti sono effettuati dal professionista incaricato; di conseguenza, l’ufficio del registro delle imprese completa l’iscrizione definitiva nel termine massimo di cinque giorni dal deposito della domanda.

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Autore: Lorenzo Stentardo

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ho completato con successo il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, riservato ai migliori laureati, ed ho acquisito notevoli competenze nell'ambito dei tre diritti fondamentali grazie allo studio pluriennale per la preparazione dei concorsi pubblici superiori.

Specializzato in diritto a tutela della privacy, sono attualmente responsabile di gestione di progetti formativi finanziati dallo Stato.

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