Premessa:
Come abbiamo già accennato negli articoli precedenti, uno dei requisiti per acquisire lo status di Start up innovativa è quello di avere una determinata forma giuridica.
In questo breve articolo, pertanto, parleremo sia della forma giuridica delle Start up innovative sia della loro sede d’affari.
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Qual è la forma giuridica delle Start up innovative?
Queste possono essere prevalentemente di due tipi:
Le società di capitali
Possono ottenere lo status di Start Up innovative essenzialmente tutte le società di capitali che sono:
- Le S.p.A. , le c.d. Società per Azioni;
- Le S.r.L., le c.d. Società a Responsabilità limitata;
- Le S.a.p.a., le c.d. Società in accomandita per azioni;
Possono rientrare tra queste anche le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (le cosiddette “S.r.l. semplificate”).
La Societas Europaea:
La Societas Europaea è una forma di società, disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 dell’8 ottobre 2011. Questo tipo di società può essere costituito sul tutto territorio dell’Unione Europea.
In questa particolare categoria vi rientrano anche le Società Cooperative Europee disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.
E quali forme giuridiche sono escluse?
Restano escluse le imprese individuali e le società di persone che appaiono ormai sistematicamente marginalizzate dall’intervento del Legislatore, nonostante la loro persistenza e diffusione nell’universo delle piccole imprese.
Le caratteristiche:
Dunque, la qualifica di Start Up può riguardare solo società che adottano modelli organizzativi che garantiscono ai soci una responsabilità limitata e che in caso di fallimento dell’iniziativa non prevedano riflessi sul patrimonio personale degli stessi.
Un ruolo importante:
Le società, costituite in forma di responsabilità limitata, svolgono un ruolo molto importante nella disciplina perché il legislatore ha delineato vari aspetti che apportano diverse deroghe alla disciplina ordinaria relativa alla suddetta forma giuridica, rischiando, alle volte, di alterare le ratio su cui si è basata finora la differenza fra la disciplina delle s.r.l. e quelle delle S.p.A.
La sede degli affari:
Le Start Up innovative devono essere residenti in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta e avere la sede dei propri affari e interessi in Italia per l’intera durata del periodo d’imposta.
In base al Decreto del 30 gennaio del 2014, le agevolazioni si applicano anche alle società non residenti in Italia ma che risultano in possesso di tutti i requisiti e che siano residenti in uno degli Stati dell’Unione Europea o, comunque, in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Inoltre, devono esercitare la propria attività tramite una stabile organizzazione.
La giurisprudenza:
Parrebbe intendersi, sulla base di alcune interpretazioni giurisprudenziali e di regolamenti comunitari, che gli organi di amministrazione e di gestione, ove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative della società devono necessariamente essere collocate sul territorio dello Stato italiano.
È evidente che anche gli altri requisiti necessari, per essere considerata Start Up innovativa, devono sussistere in capo alla stabile organizzazione in Italia.
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Conclusioni:
Si conclude qui l’illustrazione della forma giuridica delle Start up innovative e della loro sede d’affari. Fra tutti i requisiti, questi sono fra quelli più semplici in ambito giuridico. Nel corso dei vari articoli, verrranno illustrati tutti gli altri dettagliatamente.
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