La startup innovativa nella forma della Societas Europaea: L'art. 25 dl 179/2102 stabilisce che la startup innovativa può essere costituita anche nella forma della "Societas Europaea".

La startup innovativa nella forma della Societas Europaea

Premessa

La startup innovativa nella forma della Societas Europaea: L’art. 25 dl 179/2102 stabilisce che la startup innovativa può essere costituita anche nella forma della “Societas Europaea“.

La “Societas Europaea” (d’ora in avanti SE) è un modello societario comunitario introdotto dal Regolamento n. 2157/2001. Il regolamento si inserisce nell’ottica di promozione della concorrenza e della tutela del mercato unico europeo, istituendo un tipo di società comune, per quanto riguarda la disciplina, a tutti gli Stati membri. Con questo provvedimento risulta evidente il tentativo, da parte del Legislatore europeo, di porre le basi per un diritto commerciale sovranazionale, coerentemente col fine ultimo previsto dal Trattato di armonizzazione degli ordinamenti nazionali.

Vediamo nel dettaglio la disciplina dettata dal regolamento comunitario, e come questa si adatta all’impresa innovativa.

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La società europea. Costituzione e disciplina

L’art. 1 del citato Regolamento dispone che la SE è una società dotata di personalità giuridica il cui capitale è diviso in azioni, e che ciascun azionista risponde nei limiti del capitale sottoscritto. Palese è l’affinità con la società per azioni ex art. 2325 cc e ss.; ed invero è proprio ad essa che fanno riferimento gli artt. 3 e 5, disponendo il rinvio alle legislazioni nazionali per quanto non disposto dal Regolamento 2157/2001.

La costituzione della società europea può avvenire in cinque circostanze (art. 2):

  1. costituzione per fusione, quando due o più società per azioni, soggette alla legislazione di almeno due stati membri differenti, decidono di fondersi per costituire una nuova SE;
  2. quando due o più società, o una loro affiliata o una loro succursale, sono soggette alla legislazione di almeno due stati membri differenti, al fine di costituire una holding europea che le controlli;
  3. se due o più società, o una loro affiliata o una loro succursale, sono soggette alla legislazione di almeno due stati membri differenti, al fine di costituire una SE controllata;
  4. nel caso in cui una società per azioni ha da più di due anni una affiliata soggetta ad una legislazione di uno stato membro differente;
  5. infine, “uno Stato membro puo’ prevedere che una societa’ la cui amministrazione centrale non si trovi all’interno della Comunita’ possa partecipare alla costituzione di una SE, a condizione che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro“.

Salvo che non sia previsto un capitale sociale più elevato a livello di legislazione nazionale, per la costituzione di una SE è prevista la sottoscrizione di un capitale sociale minimo di 120mila euro (art. 4).

La sede sociale, naturalmente, va stabilita in uno Stato membro, ma è possibile trasferirla in altro Stato membro senza la necessità di liquidare la società e procedere ad una nuova costituzione, seguendo la procedura all’art. 8.

Infine, una volta costituitasi, la Societas Europaea fa precedere o seguire, obbligatoriamente, la propria denominazione dalla sigla SE, e deve iscriversi nel registro delle imprese dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

E’ presente l’assemblea dei soci, nonchè quella di un organo di gestione e di uno di controllo secondo il modello dualistico (art. 39, organo di direzione e organo di vigilanza) o il modello monistico (art. 43, organo di amministrazione).

La startup innovativa SE

Come accennato in premessa, la startup innovativa può essere costituita anche nelle forme della SE. L’art. 25 dl 179/2012 prescrive però che l’impresa deve essere “residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“, e sono tali “le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato“.

Questo modello societario può essere particolarmente utile se la startup innovativa promuove un modello di business a vocazione comunitaria o comunque transnazionale, e progetta di aprire ulteriori sedi in più Paesi membri: la startup potrà così beneficiare non solo di una disciplina legale uniforme, che, almeno per gli aspetti principali, è identica in tutto il territorio dell’Unione Europea, ma anche di un’agevole procedura di trasferimento della sede legale, ove ritenuto più opportuno, senza dover necessariamente porre in liquidazione la società.

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Autore: Lorenzo Stentardo

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ho completato con successo il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, riservato ai migliori laureati, ed ho acquisito notevoli competenze nell'ambito dei tre diritti fondamentali grazie allo studio pluriennale per la preparazione dei concorsi pubblici superiori.

Specializzato in diritto a tutela della privacy, sono attualmente responsabile di gestione di progetti formativi finanziati dallo Stato.

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