Deroghe Start up innovative

Le deroghe di diritto comune in favore delle startup innovative

Le deroghe di diritto comune in favore delle startup innovative: Le startup innovative, e in generale tutte le imprese e attività che promuovono un’idea innovativa, sono soggette ad un alto tasso di rischio e di fallibilità. Questo è dovuto a diversi fattori, ma ciò che a noi interessa è che di questo alto livello di rischio sembri esserne consapevole il legislatore italiano, che, con la promulgazione del d.l. 179/2012, ha previsto numerose deroghe al diritto comune onde assicurare, o quanto meno facilitare, la sopravvivenza dell’impresa startup.

Ruolo centrale è rivestito dall’art. 26 del citato decreto, rubricato proprio “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio“. In effetti, come si vedrà a breve, le eccezioni riguardano essenzialmente norme tipiche del diritto d’impresa e delle società di capitali.

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Otto commi, otto deroghe

L’art. 26 è composto da otto commi, ognuno del quale dispone una diversa deroga. Esaminiamoli con ordine.

Il primo comma così dispone: <<Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e’ posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo’ deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o2482-ter del codice civile>>

L’art. 2446, secondo comma, e l’art. 2482-bis, comma quarto, codice civile dispongono che se in caso di perdita il capitale sociale dovesse diminuire di oltre un terzo e qualora questa perdita non dovesse essere diminuita meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea è tenuta a deliberare la corrispondente diminuzione del capitale sociale, in proporzione alle perdite accertate. Per le startup innovative questo termine è notevolmente dilatato, poiché spostato al secondo esercizio successivo, concedendo così all’impresa un tempo maggiore per ricomporre la deminutio patrimoniale.

In caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto di quello minimo legalmente previsto per la regolare costituzione della società, l’art. 2447 e l’art. 2482 ter codice civile dispongono invece che l’assemblea vada immediatamente convocata per deliberare in maniera contestuale la riduzione del capitale sociale e l’aumento di quest’ultimo al minimo legale. La startup procede analogamente, oppure, in deroga a quanto appena detto, può posticipare tale decisione al più tardi alla chiusura dell’esercizio successivo.

La creazione di quote nella startup a responsabilità limitata

I commi 2 e 3 introducono invece delle importanti deroghe in materia di atto costitutivo e di creazione delle quote della startup in forma di società a responsabilità limitata. Nello specifico, il comma secondo dispone che: <<L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata puo’ creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile>>, mentre il terzo comma stabilisce che: <<L’atto costitutivo della societa’ di cui al comma 2, anche in deroga ((all’articolo 2479, quinto comma)), del codice civile, puo’ creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative>>.

Le due norme in parola quindi derogano in materia di costituzione delle quote societarie, annullando alcuni limiti legali e concedendo allo startupper un maggiore ventaglio di possibilità nella gestione della composizione societaria.

Deroghe alla disciplina sulle società cd. di comodo

Il quarto comma introduce un’importante deroga ad alcune leggi speciali. Esso dispone che: << Alle start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa’ di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, . 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148>>.

Il comma dispone la non applicabilità alla startup della disciplina fiscale prevista per le società cd. di comodo (o, per usare il linguaggio del Legislatore, non operative). La startup innovativa perciò non è soggetta alle sanzioni previste per le anzidette società.

Operazioni su partecipazioni proprie e possibilità che esse costituiscano oggetto di offerta al pubblico

I successivi commi introducono due importanti novità in relazione alle operazioni su quote societarie applicabili alle startup in forma di Srl. Il comma 5 prevede che: << In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali >>, mentre secondo il comma 6 << Nelle start-up innovative costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera o servizi anche professionali >>.

In base a tali disposizioni, non solo le quote della startup Srl possono, eccezionalmente, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ma inoltre il divieto societario di operazioni su quote di partecipazione proprie ex art. 2474 cc non trova applicazione se tali operazioni sono effettuate in esecuzioni di piani di incentivazione che prevedano, a loro volta, l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera o servizi.

Work for equity

Il penultimo comma concede all’impresa innovativa la possibilità di ricorso al work for equity. Secondo il comma 7 infatti: << L’atto costitutivo delle societa’ di cui all’articolo 25, comma2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25 comma 5 puo’ altresi’ prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479e 2479-bis del codice civile >>.

In base alla norma, lo startupper può remunerare il lavoro svolto per la sua impresa tramite l’assegnazione di quote di partecipazione societaria. E’ evidente come ciò possa notevolmente agevolare non solo l’attività d’impresa, ma anche l’acquisizione delle migliori competenze professionali, soprattutto se interessate ad investire nella vision aziendale.

Esenzione bollo e diritti di segreteria

L’ottavo ed ultimo comma dell’art. 26 è infine abbastanza eloquente: << La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche’ dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione ella qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione >>.

E’ evidente in tal caso l’intento del legislatore di agevolare la creazione della startup innovativa tramite una riduzione dei costi d’avvio dell’impresa.

Conclusioni

L’art. 26 del d.l. 179/2012 persegue quindi il duplice scopo di agevolazione dell’attività economica dell’impresa innovativa e di incentivazione e promozione di questo tipo di società. Non può essere altrimenti, considerato che mentre da un lato le startup innovative costituiscono in tutto il mondo, al giorno d’oggi, una base sensibile dello sviluppo tecnologico e dell’impiego di giovanissime ed eccellenti risorse umane; dall’altro lato non può non tenersi conto dell’elevato rischio d’impresa che accompagna queste attività, e pertanto è necessario garantir loro un minimo di protezione, anche giuridico-normativa.

Concludendo, le deroghe prevedono, per ogni tipo di startup, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria normalmente previsti per l’iscrizione nel registro delle imprese, oltreché la dilatazione del termine temporale, per ripianare le perdite societarie, qualora queste attecchiscano il capitale sociale in maniera sensibile; il work for equity, modalità alternativa di remunerazione delle prestazioni lavorative e la non soggezione alle sanzioni fiscali previste nell’ipotesi in cui i parametri economici dell’impresa innovativa rientrino nella disciplina prevista per le società di comodo.

Infine, per le sole startup in forma di Srl, sono previste ulteriori eccezioni in caso di creazione di nuove quote e di operazioni su proprie quote.

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Autore: Lorenzo Stentardo

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, ho completato con successo il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, riservato ai migliori laureati, ed ho acquisito notevoli competenze nell'ambito dei tre diritti fondamentali grazie allo studio pluriennale per la preparazione dei concorsi pubblici superiori.

Specializzato in diritto a tutela della privacy, sono attualmente responsabile di gestione di progetti formativi finanziati dallo Stato.

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