L’affidamento dei figli minori:
Con la disgregazione della coppia genitoriale si presenta inevitabilmente il problema relativo all’affidamento della prole minorenne.
L’introduzione del principio di bigenitorialità nel nostro ordinamento, ha portato un drastico cambio di rotta rispetto al passato. Infatti, se fino al 2006, in caso di separazione o divorzio, la regola era quella dell’affidamento esclusivo, con la novella della L. 54/2006 il legislatore ha accolto l’evoluzione sociale che ha interessato il diritto di famiglia, spostando il baricentro non più sui genitori, ma sui figli. Così facendo, ha messo al centro il supremo interesse dei minori già previsto anche dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989. In tal modo, dunque si è dato valore al “best interests of the child” a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali, anche a seguito della crisi del rapporto della coppia genitoriale: un diritto che, nel nostro ordinamento, si esplica proprio nel principio di bigenitorialità.
L’affidamento condiviso
Come già accennato, l’affidamento condiviso dei figli minori nell’ambito sia delle procedure di separazione, divorzio sia in quelle relative a figli di genitori non coniugati è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 54 / 2006 e poi rimodellato con la L. 154/2013, nota per aver avuto il pregio di eliminare la differenza tra figli legittimi (nati nel matrimonio) e naturali (nati al di fuori di un’unione matrimoniale).
A fronte di tali novelle, oggi troviamo la disciplina dell’affidamento congiunto nell’art. 337 ter Cod. Civ. che, dopo aver sancito il principio di bigenitorialità, individua nell’affidamento congiunto la regola generale, da disattendere esclusivamente in qui casi in cui per l’inidoneità di uno o entrambi i genitori l’affidamento congiunto sia di pregiudizio per la prole.
Con l’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale (la cosiddetta “potestà genitoriale” ante novella 2006) verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Ciò significa che con riguardo alle scelte più importanti relative alla prole (come salute, scuola, residenza), dovranno cooperare tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli; ma potranno esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che il figlio con sé.
Appare evidente, tuttavia, come l’affidamento condiviso non possa tradursi in una matematica suddivisione del tempo da trascorrere con il figlio: infatti, ciò che più conta è la qualità del tempo trascorso insieme. Da ciò consegue come la prole avrà solitamente una collocazione prevalente presso un solo genitore, ove verrà anche individuata la sua residenza anagrafica.
Al collocamento del figlio presso un genitore solitamente fa seguito anche l’assegnazione della casa familiare: il principio alla base di tale previsione è quello di garantire ai figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti di mantenere l’habitat ove sono cresciuti e di non subire ulteriori conseguenze negative della disgregazione del nucleo familiare.
Possiamo quindi affermare che se l’affidamento ha a che fare con l’esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento è invece legato al luogo di residenza o domicilio della prole.
L’affidamento esclusivo
Si tratta di una scelta residuale ed eccezionale che il Giudice potrà applicare quando riterrà che l’affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all’equilibrio psico-fisico dei minori. Appare dunque evidente come l’affidamento esclusivo non possa richiedersi per il solo caso di violazione dei doveri coniugali, come scelta punitiva di un comportamento nei confronti del partner; possono infatti derivare gravi conseguenze anche ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 Cod. Proc. Civ., al genitore che proponga domanda di affidamento esclusivo e che la stessa appaia manifestamente infondata.
Giova ricordare altresì come non perché il figlio è affidato ad un solo genitore, le scelte di maggior interesse debbano essere esclusivamente effettuate dal genitore affidatario. Infatti, in assenza di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, la stessa potrà essere esercitata anche dal genitore non affidatario. Non solo, proprio a conferma di come il principio di bigenitorialità sia posto a fondamenta della genitorialità, anche il genitore non affidatario avrà diritto a mantenere con il figlio dei rapporti significativi che si traducano anche in momenti di incontro. Il Giudice valuterà caso per caso, nell’interesse della prole minore la più idonea modalità di svolgimento di tali incontri.
L’affidamento degli figli minori ai servizi sociali
Il Giudice, in presenza della necessità di tutelare il superiore interesse del minore, può disporre sia il collocamento del minore al di fuori della famiglia d’origine sia l’attribuzione a soggetti terzi, ossia ad istituzioni pubbliche, dell’esercizio della responsabilità genitoriale; soggetti che assumeranno le scelte di maggior interesse riguardanti i minori.
Per capire appieno tale tipologia di affidamento è bene ricordare come le Convenzioni internazionali sanciscano il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Proprio in virtù di tale principio l’affidamento a terzi deve essere considerato come ultima scelta, cui ricorrere solo nei casi di conclamata incapacità genitoriale e non sia possibile individuare soluzione alternative all’interno della famiglia, anche allargata (es. nonni, zii, …).
Nell’ambito dell’affidamento a terzi, l’affidamento ai Servizi Sociali si manifesta come un istituto ampiamente utilizzato dalla prassi dei Tribunali, soprattutto nei casi di elevata conflittualità genitoriale. Si verifica infatti la necessità di disporre tale misura quando entrambi i genitori presentano carenze genitoriali di gravità, però, non sufficiente per disporre la permanenza della prole al di fuori del nucleo familiare. Tale situazione si verifica, spesso, quando i genitori sono talmente incentrati nel conflitto genitoriale tra loro in essere da arrivare conseguentemente a coinvolgere anche i figli nella spirale di conflittualità. In tali casi, dunque, compito principale demandato all’Ente Affidatario dal Tribunale con apposito provvedimento, sarà quello di monitorare il nucleo familiare e sviluppare un equilibrato rapporto genitori (entrambi) / figli, contenendo la conflittualità e trovando un’idonea modalità di comunicazione tra i genitori.
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