Premessa
Le PMI innovative sono una figura giuridica che è venuta in essere recentemente: L’originario D.L. 179/2012 non ne contemplava l’esistenza nel nostro Ordinamento.
Il legislatore, successivamente, ha deciso di estendere alcune deroghe o aspetti peculiari, già riservati alle Start Up e agli incubatori certificati, anche a questo singolare tipo di impresa.
L’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (il c.d. Investment Compact) ha introdotto una importante novità nel panorama delle politiche pubbliche di sostegno all’innovazione:
Ha tipizzato una nuova categoria aziendale cioè la Piccola e Media Impresa innovativa (d’ora in poi PMI innovativa), riservandole gran parte delle agevolazioni attribuite alle Start Up.
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Che tipo di imprese sono considerate PMI innovative?
Non sono considerate tutte le PMI ma soltanto quelle caratterizzate da una chiara componente innovativa.
Non sussiste una natura settoriale privilegiata poiché l’obiettivo del legislatore è promuovere l’innovazione tecnologica in tutti i comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali.
Infine, non sono state fissate delimitazioni di carattere anagrafico, poichè la disciplina mira a favorire le imprese innovative, a prescindere dal loro stadio di maturazione.
I requisiti delle PMI innovative:
Le Piccole Medie Imprese innovative sono imprese non di nuova costituzione e possono aderire alle misure agevolative ad esse dedicate, se rispettano tutti i seguenti requisiti:
- Imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, ai sensi della Raccomandazione 361/2003 della Commissione Europea;
- Sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- Hanno la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- Dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- Le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- Non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, dedicata alle Start Up innovative e agli incubatori certificati;
Ulteriori requisiti necessari per le PMI innovative:
Infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti requisiti:
- Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
- Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Le dimensioni delle PMI innovative secondo la disciplina europea:
La Raccomandazione Europea 2003/361/CE dispone una serie di classificazioni basate sulle dimensioni delle PMI.
Questa fornisce una definizione di PMI innovativa univoca per tutti gli Stati Membri e aiuta a distinguere tra microimpresa, piccola impresa e media impresa.
La differenziazione tra microimpresa, piccola e media impresa è funzionale, nell’ottica dell’Unione Europea, per l’erogazione di fondi e misure di assistenza a livello continentale.
Rappresentando il 90% delle imprese europee, e dando impiego ai 2/3 della forza lavoro dell’Europa, la Piccola Media Impresa è considerata il motore dell’economia europea.
Per questo motivo, la Commissione Europea riserva a questa tipologia di imprese misure, politiche e programmi ad hoc, pensati per favorirne lo sviluppo e il rafforzamento sul mercato globale.
Sussistono tre macro-categorie e le loro definizioni sono le seguenti:
- Microimpresa: Quando si parla di microimprese, ci si riferisce a quelle aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro
- Piccola impresa: Le piccole imprese sono aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro
- Media impresa: Le medie imprese italiane ed europee hanno un massino di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
Un’ultima classificazione:
La Raccomandazione della Commissione Europea sansice un’ulteriore classificazione, distingunedo anche tra imprese autonome, imprese partner e imprese collegate.
Anche in questo caso, si tratta di una definizione necessaria a delimitare i campi operativi, in cui le piccole e medie imprese italiane ed europee possono operare; Sussistono i seguenti tipi di impresa:
- Autonome: Una PMI si definisce autonoma quando non ha rapporti societari con altre aziende o quando la sua partecipazione nel capitale di un’altra società (o la partecipazione di un’altra società nel suo capitale) è inferiore al 25% delle azioni (o diritto di voto)
- Partner: Si parla di imprese partner, invece, quando la partecipazione azionaria (della prima azienda nel capitale di una seconda, o di un’altra società nel capitale della prima) è compresa tra il 25% e il 50%
- Collegate: Se la partecipazione nel capitale aziendale si spinge oltre il 50%, invece, secondo le raccomandazioni della Commissione Europea, le due società possono definirsi collegate.
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Conclusioni:
Per concludere, possiamo fare il seguente confronto fra le PMI innovative e le Start Up innovative:
• Le società che vogliono ottenere lo status di Start Up hanno una limitazione alla data della propria costituzione. Invece, le PMI non hanno tale limite ma devono, tuttavia, essere in possesso di almeno un bilancio approvato e, di conseguenza, non si applica alle società nuove.
• Per assumere la qualifica di Start Up innovativa, sussiste un limite dimensionale riguardo al fatturato che non deve essere superiore ai cinque milioni di euro. Invece, un’impresa può assumere lo status di PMI se è di piccola e media dimensione, così come illustrato precedentemente.
• Infine, l’attività di incubazione di PMI innovative non è computabile ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati, definiti ex art. 25 c. 5 del D.L. 179/2012.
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