Le agevolazioni fiscali per investimenti in startup: Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso provvedimento attuativo ex art. 38 d.l. 34/2020, in materia di agevolazioni fiscali per le persone fisiche che investono nelle imprese innovative. Il decreto 28/12/2020 dispone una detrazione fiscale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a vantaggio di coloro che investono capitali in startup e PMI innovative.
I destinatari del provvedimento
Per “soggetto investitore” si intende la persona fisica soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che investe capitali nelle suddette imprese; le imprese beneficiarie dell’investimento devono essere necessariamente startup innovative (ex art.25 d.l. 179/2012) o PMI innovative (ex art. 4 d.l. 3/2015) già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.
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L’investimento
L’investimento può avvenire direttamente, tra le altre, tramite conferimento di danaro o sottoscrizione di aumenti di capitale dietro compensazione di crediti, o indirettamente attraverso investimenti in OICR che investano prevalentemente in startup e PMI innovative.
L’importo massimo agevolato è, per ogni periodo d’imposta, di 100.000 euro per gli investimenti in startup innovative, di 300.000 euro per gli investimenti in PMI innovative, e va mantenuto per almeno tre anni.
Le agevolazioni
Il soggetto investitore può detrarre, per ogni esercizio in cui mantiene l’investimento, il 50% della somma totale dell’investimento dall’imposta lorda RPEF dovuta (fino a 50mila euro in caso di investimento in startup; fino a 150mila euro in caso di investimento in PMI). Nell’ipotesi di investimento in PMI superiore a 300mila euro, sulla parte eccedente è ammessa una ulteriore riduzione pari al 30% della somma investita, per ciascun periodo d’imposta.
Si rileva che le agevolazioni fiscali così ottenute vanno computate obbligatoriamente agli aiuti di stato rientranti nel regime “de minimis“ (regolamento UE 1407/2013, importo massimo di cui può beneficiare un’impresa innovativa pari a 200.000 euro in tre esercizi finanziari).
La procedura
L’istanza, completamente dematerializzata e nelle forme dell’allegato A al provvedimento, va depositata dall’impresa beneficiaria sull’apposita piattaforma online in corso di disposizione del MiSE, dal primo marzo al 31 aprile 2021. Depositata la domanda, il Ministero procede alla verifica della sua regolarità e alla compatibilità col regime degli aiuti di stato “de minimis“. Sono ammessi tutti gli investimenti effettuati nel 2020 e fino all’operatività della piattaforma. A regime, invece, gli investimenti potranno essere compiuti solo dopo la presentazione dell’istanza.
Per poter godere della detrazione, il soggetto investitore deve indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha effettuato l’investimento. L’impresa beneficiaria, contestualmente, è tenuta a rilasciare una dichiarazione nelle forme previste dall’allegato B al decreto, entro trenta giorni dall’investimento.
Decadenza dal beneficio
Infine, l’art. 7 del decreto prevede la decadenza dal beneficio fiscale ad alcune condizioni, tra cui il mantenimento dell’investimento per un tempo inferiore a tre anni o la perdita dei requisiti legalmente previsti per il mantenimento, a vantaggio dell’impresa beneficiaria, dello status di startup o PMI innovativa.
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