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Con la riforma del 2003 il meccanismo delle assemblee di s.r.l. e il loro funzionamento è stato rivoluzionato e semplificato, rispetto alle società per azioni, secondo il principio di libertà e di autonomia nella gestione della società.
In primis, scompare la differenza tra le assemblee ordinarie e straordinarie, ponendo, ex art. 2479-bis c.c., un medesimo quorum costitutivo pari almeno alla metà del capitale sociale ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza assoluta, salvo nei casi in cui l’oggetto della delibera sia la modifica dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale che richiede almeno un quorum deliberativo della metà del capitale sociale. Di fatti, il legislatore si è ispirato all’esigenza di semplificare il procedimento decisionale, provata dall’eliminazione della distinzione tra l’assemblea ordinaria e straordinaria.
In secundis, l’art. 2479 c.c., riserva uno spazio ampissimo all’autonomia contrattuale dei soci, nel derogare gli articoli che disciplinano la gestione e l’amministrazione della società tramite atto costitutivo, i.e. l’individuazione delle materie di competenza dei soci, ponendo solamente alcuni limiti, come soprariportati. La ratio di tale scelta da parte del legislatore, risiede nella consapevolezza dell’oggetto di tale disciplina e nei fini per i quali viene creata una società a responsabilità limitata. Contrariamente ad oggi, le s.r.l. erano nate con il fine di istituire una società di capitale a base ristretta, e ad una composizione prettamente familiare, invece, le società per azioni avevano il fine di una società a base estesa, con il fine di una capitalizzazione verso il pubblico.
Di fatti, la semplicità e la piena autonomia contrattuale dell’atto costitutivo delle s.r.l. si giustifica anche per il fine a cui erano pensate, contrariamente a come oggi sono utilizzate. Molte società a responsabilità limitata sono state costituite anche senza una base ristretta e/o a composizione familiare, ma come se fossero delle vere e proprie società per azioni, ossia a base estesa.
Il pericolo che sorge in questo quadro attuale appena descritto è la scelta contenutistica dell’atto costitutivo; dato che, come detto in precedenza, l’atto costitutivo nelle s.r.l. si sostituisce, quasi, a tutta la regolamentazione che il codice civile fornisce per disciplinare la gestione e l’amministrazione delle s.r.l., i.e. la gestione delle convocazioni assembleari dei soci. Pertanto, una mancata precisazione nell’atto costitutivo o la mancata descrizione di alcune procedure assembleari, non disciplinate dal codice, porterebbe ad una minore se non assente tutela verso i soci di minoranza.
Un altro aspetto problematico è la possibilità di una seconda convocazione dell’assemblea dei soci; con la riforma del 2003, non si è prevista la possibilità per le s.r.l. di convocare una seconda assemblea dei soci nel caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo della prima convocazione. Il motivo di tale scelta risiede dal fatto che per le s.r.l. il legislatore, ipotizzando una composizione a base ristretta, non riteneva opportuno inserire un’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum costitutivo visto il numero ristretto di soci. Per ciò, ad una prima lettura della normativa, si potrebbe pensare che per le s.r.l. non sia possibile una seconda convocazione, oppure che, per via analogica, si riprenda la disciplina delle società per azioni. Tuttavia, anche se in molti casi il rinvio alla disciplina delle S.p.A. comparando la ratio delle norme e le fattispecie concrete è stato spesso utilizzato dalla Giurisprudenza, in questo caso secondo anche il Consiglio Notarile delle Tre Venezie l’unico modo per poter far convocare una seconda assemblea è tramite una specifica clausola indicata nell’atto costitutivo. In aggiunta, “Nella s.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell’assemblea possa prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell’adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quora diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall’art. 2369, comma 7, c.c.”[1]. In conclusione, non solo è riconosciuta la possibilità di una seconda o più convocazioni, ma si prevedono quorum costituivi senza limiti, come per le società per azioni a tutela dei soci di minoranza. Di conseguenza, è data piena autonomia e libertà di gestione da parte dei soci per quanto riguarda le procedure assembleari, che in alcuni casi poterebbero ad una grave lesione ai diritti dei soci di minoranza, data la possibilità di abbassare il quorum costitutivo al fine di estrometterli dalle decisioni di natura rilevante.
Pertanto, la mancata indicazione nell’atto costitutivo di una seconda convocazione assembleare non permette di rinviare alle norme delle S.p.A., rendendo illegittima la seconda convocazione e, di fatti, nulla se conseguita ugualmente dagli amministratori.
Un’altra problematica legata alle modalità di assemblea dei soci è l’indicazione dell’orario delle assemblee. Nel caso in cui non sia previsto per atto costitutivo, dato il silenzio normativo per le s.r.l., la prassi Notarile[2] ha riconosciuto la possibilità di rinviare alla disciplina delle S.p.A., ex art. 2366 c.c., di cui l’amministratore ha l’onere di indicare nell’avviso di convocazione, il giorno, il luogo e anche l’orario di dove si svolgerà l’assemblea dei soci. Il punto in questione è sul fattore orario, e sulla prassi di indicare orari c.d. “impossibili” o demotivanti per non far costituire i soci di minoranza o tutt’al più non far raggiungere il quorum costitutivo per poter beneficiare dei quorum più bassi della seconda convocazione.
Pertanto, il pericolo che si annida nella mancata e scorretta scrittura dell’atto costitutivo può portare a vari lesioni dei diritti dei soci di minoranza, come per esempio l’applicazione di orari impossibili per la prima convocazione dell’assemblea con il fine di non raggiungere il quorum costitutivo e finire direttamente alla seconda convocazione, indicata e descritta solamente per atto costitutivo, con quorum costitutivi e deliberativi che non hanno i limiti minimi come per le S.p.A. ex art. 2369 c.c.
[1] Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – I.B.1 – (CONVOCAZIONI ULTERIORI DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/04)
[2] Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – I.B.3 – (ELEMENTI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE – 1° pubbl. 9/04)
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