green pass

RESPONSABILITA’ E TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, SCATTA L’OBBLIGO DEL GREEN PASS AI LAVORATORI

Green pass per lavoratori: Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 disciplina l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato.

Il Governo ha adottato questo strumento per prevenire e limitare la diffusione del virus, tuttavia tale scelta ha comportato molti malumori tanto suscitare dubbi sulla costituzionalità della nuova normativa.

Dal 15 ottobre sino al 31 dicembre[1] il personale delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzione per poter accedere ai luoghi di lavoro dovranno esibire la Certificazione Verde, alias Green Pass. Tale obbligo, inoltre, è previsto anche per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni, nonché per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, salvo si tratti degli organi di rilievo costituzionale.

L’articolo 3 del suddetto decreto estende l’obbligo anche ai lavoratori del settore privato, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Gli unici lavoratori esenti dall’obbligo sono coloro che possiedono un’idonea certificazione medica, rilasciata secondo i determinati criteri definiti nella circolare del Ministero della Salute (circolare prot. n. 35309 del 4 agosto 2021).


Cosa succede per coloro che non sono in possesso della Certificazione Verde?

Il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Fino alla presentazione del Green Pass non sarà percepito lo stipendio.

Al riguardo, si sottolinea che non saranno esperite nei confronti del lavoratore sanzioni disciplinari e avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È doveroso precisare che per il settore privato, in specie per le imprese con meno di 15 dipendenti, il lavoratore dopo 5 giorni di assenza ingiustificata può essere sospeso per massimo 10 giorni, la sospensione è rinnovabile una tantum.

Nel caso in cui un lavoratore accede al luogo di lavoro senza il Certificato Verde, il datore di lavoro deve segnalarlo alla Prefettura affinché gli venga applicata la sanzione amministrativa, la quale oscilla da 600 € a 1.500 €. In alcuni casi può essere irrogata al lavoratore inadempiente anche la sanzione disciplinare eventualmente prevista dai contratto collettivi di settore.

È limitata la libertà del lavoratore?

La tutela del diritto alla e della salute ex art. 32 Cost. non consegna al datore di lavoro il potere di incidere sulla libertà e sulla salute dei propri lavoratori[2].

L’articolo 2087 c.c. prescrive al datore di lavoro l’obbligo di adozione di misure necessarie volte alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei propri lavoratori.

Da tale assunto ne consegue inevitabilmente che l’obbligo vaccinale rientri nel sistema di tutela, prevenzione e salvaguardia, che deve adottare il datore di lavoro.

Non a caso, i fini perseguiti dalla campagna vaccinale non si discostano dall’obbligo normativo imposto al datore di lavoro, quali la tutela della salute come interesse collettivo (ma anche individuale) e la solidarietà.

Al contempo, il lavoratore ha l’obbligo (e non l’onere) di collaborare con il proprio datore di lavoro al sistema di tutela e di salvaguardia della salute negli ambienti lavorativi[3]..

Pertanto, la collaborazione si concretizza nel dovere di vaccinazione da parte dei lavoratori dipendenti affinché si riduca sempre più la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Difatti, la libertà del lavoratore entra in conflitto e viene meno nel caso in cui un altro collega viene contagiato negli ambienti lavorativi. Sembra ridondante ribadirlo, ma il diritto alla salute è un diritto fondamentale e inviolabile dell’uomo, sia esso lavoratore o meno.


[1] Data in cui termina lo stato di emergenza.

[2] Riverso Roberto (2021), Vaccini e rapporto di lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, in Lav. nella Giur., 5, p. 437.

[3] Ex art. 20 del T.U. n. 81/2008.

Autore: Angelica D'Ambrosio
Praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo

Commenta e partecipa alla discussione

Entra e scopri The Knowledge
I tuoi professionisti sempre a portata di mano

Commenti

Ancora nessun commento