Novità introdotte dal decreto governativo emanato in attuazione dell’art. 6 L. n. 86/2019
Premesso che la disciplina prevista riprende in buona parte l’impianto già esistente, tuttavia, è possibile notare delle novità di grande rilievo nella Riforma dello Sport, grazie alla quale gli agenti sportivi potranno operare anche nei settori dilettantistici.
Nuova definizione di agente sportivo:
L’agente sportivo è ” un soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e dal CIO, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo del contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del trasferimento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza”
Analisi della nuova figura dell’agente sportivo
Da una prima lettura si evince già un ampliamento dei limiti di operatività della figura dell’agente sportivo rispetto al passato: Adesso può operare anche oltre i confini del professionismo; da un lato, potrà operare nell’ambito di ogni federazione; dall’altro, gli sarà possibile operare anche nell’ambito della più ampia categoria (e nuova) dei lavoratori sportivi, intendendosi come tali tutti i coloro i quali che ” senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettentistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
In secondo luogo, è necessario evidenziare la diversa qualificazione della prestazione professionale dell’agente sul piano contabile e fiscale:
Oltre ai servizi di consulenza e assistenza, viene espressamente contemplata anche l’attività di mediazione, benchè quest’ultima fattispecie differisca da quella prevista e disciplinata dagli artt. 1754 e seguenti del Codice Civile, stante la necessità per l’agente sportivo di operare sempre e comunque solo in forza di un mandato scritto rilasciatogli dal proprio assistito.
Attività svolta in ambito del trasferimento dello sportivo
Sembra che non sia più possibile per l’agente sportivo assistere tutte e tre le parti coinvolte nell’accordo (atleta, club cedente e società cessionaria) dal momento che l’art. 5 comma 3 del suddetto decreto stabilische che ” il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti”.
Contratti conclusi in favori di soggetti minori d’età
Vi è un ritorno al passato: Dalla nuova disciplina è di nuovo possibile per l’agente sportivo maturare un compenso dal solo club contraente, anche nell’ipotesi di contratti stipulati da soggetti minori d’età
Il codice etico
Con l’introduzione futura di nuovi e successivi decreti, vi sarà l’introduzione di un CODICE ETICO della professione, nonchè di un sistema di parametri per la determinazione dei compensi, la cui struttura viene mantenuta nella duplice alternativa tra misura forfettaria o somma in percentuale sul valore della transazione ovvera sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo
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