Si può trasmettere il cognome materno ai propri figli? Il caso Italia: tra l’indifferenza del legislatore e il modello europeo:
È ancora molto caldo e poco conosciuto, in Italia, il tema della trasmissione del cognome della madre ai figli.
Questa circostanza probabilmente è dovuta al fatto che l’Italia sia un Paese a tradizione fortemente patriarcale. Fin dai tempi più risalenti, infatti, la trasmissione del cognome del “padre di famiglia” ai figli era considerato un imprescindibile segno distintivo, un segno tangibile dell’appartenenza a un nucleo familiare: si aveva un’identità se si apparteneva a una famiglia.
Al giorno d’oggi, con il riconoscimento dell’uguaglianza dei coniugi e l’ascesa dell’individualità della persona, l’impostazione patriarcale ha iniziato a mostrarsi profondamente anacronistica. La stessa Corte di Strasburgo, già nel 1994 – nelle pronunce Burghartz c. Svizzera e Stjerna c. Finlandia – ha giudicato contrarie al principio di uguaglianza tra coniugi e al rispetto della vita privata e della famiglia, le norme statali che non consentono che il cognome della donna diventi il cognome della famiglia.
Molti esempi di questo genere di uguaglianza e libertà si osservano già da tempo negli Stati europei quali, a mero titolo di esempio, Spagna e Regno Unito (anche se ormai, ahimè, non è più uno stato europeo) laddove nel primo caso al figlio si trasmette uno dei due cognomi della madre e uno dei due cognomi del padre – a libera scelta dei genitori – mentre, nel Regno Unito, i genitori possono liberamente scegliere quale cognome trasmettere ai figli: materno, paterno, o addirittura un cognome diverso da quello di entrambi i genitori!
In uno scenario come quello appena descritto, il caso italiano si mostra quanto mai curioso. Infatti, il nostro Codice Civile, in tema di trasmissione del cognome ai figli prevede che solo in due casi il cognome del padre si trasmetta ai figli: in caso di adozione o in caso di figli nati al di fuori del matrimonio (niente paura, naturalmente per analogia, anche ai figli nati all’interno del matrimonio si trasmette il cognome paterno!).
Per questa sua impostazione l’Italia è stata condannata perfino dalla Corte Europea la quale ha ritenuto che l’impossibilità di adottare il cognome materno, quale cognome della famiglia, violi gli artt. 14 (divieto di discriminazione) e 8 (rispetto della vita familiare) della CEDU.
Anche la Corte Costituzionale, dal canto suo, ha più volte sollecitato un intervento da parte del Parlamento che, purtroppo, si è sempre mostrato indolente a riguardo e non sembra dare il giusto peso a questo delicato tema.
La disciplina della trasmissione del cognome resta, pertanto, ancora invariata ma con una piccola valvola di sfogo: i genitori, di comune accordo, possono, infatti, recarsi presso il preposto Ufficio Comunale e chiedere all’Ufficiale di Stato Civile che al figlio venga trasmesso, oltre al cognome paterno, anche quello materno.
In Italia, dunque, non è ancora possibile assegnare ai figli il cognome della sola madre potendo, questo, al massimo affiancarsi a quello paterno.
L’unico caso in cui al figlio si trasmette unicamente il cognome materno si ha quando la mamma non sappia chi sia il padre biologico del bambino.
Spoiler: c’è un disegno di legge in Parlamento che consentirebbe ai genitori di scegliere alla stregua del modello “Regno Unito” quale cognome trasmettere al figlio ma, per adesso, purtroppo, è tutto fermo in Parlamento.
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