Start up e consumatore: profili di tutela

Start up e consumatore: profili di tutela.

Start up e consumatore: profili di tutela:
Un soggetto che, in vista di un’attività professionale che dovrà intraprendere e prima ancora di iniziarla, acquista beni o servizi può essere considerato come professionista oppure come consumatore?

Una certa linea di pensiero riteneva che la ratio di tutela riservata al consumatore operasse per tutte le persone che svolgano attualmente una attività professionale. Si diceva: se l’attività non è iniziata, il soggetto non ha ancora maturato alcuna professionalità e ha ancora bisogno della tutela che compete al consumatore. Questa impostazione non è stata, tuttavia, condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria. Essa ha affermato che il carattere futuro dell’attività non toglie nulla alla sua natura professionale. D’altronde la definizione di consumatore avviene con riferimento al dato teleologico, non al profilo cronologico. Ciò che importa davvero è che il contratto abbia una finalizzazione alla professione, tale da imporre la sollecitudine rincarata di cui al capoverso dell’art. 1176 C.C.

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In tema di disciplina di tutela del consumatore, non riveste, quindi, la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso (Cass., IV, 4 novembre 2013, n. 24731).

La Corte di Cassazione ha sottolineato che, ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il “non possesso” della qualifica di “imprenditore commerciale”, ma, secondo la lettera della legge (art. 12 preleggi, comma 1), lo scopo avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto.

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Premessa la granitica giurisprudenza nazionale sul punto, appare doveroso compiere dovute considerazioni critiche nel caso in cui l’impostazione su richiamata dovesse applicarsi a chi si accinga a costituire una Start up innovativa. Allorquando quest’ultima sia coincidente con la qualifica di “microimpresa”, essa, oltre delle agevolazioni previste dal D.L. 179/2012, godrà  anche delle tutele previste dal Codice del consumo ( d. lgs. n. 206 del 2005) per il singolo consumatore, in forza della previsione di cui all’ art. 7 del d. lgs. n. 1 del 2012. Da tale premessa può concludersi, a fortiori, che chi stipuli contratti in vista della costituzione di una microimpresa che assuma le caratteristiche di una Start up innovativa deve considerarsi a tutti gli effetti un consumatore e, pertanto, godere dei benefici che la legge appresta a tale figura.

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Autore: Andrea D'Onghia
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